Ente Bilaterale Terziario Como: previsto il contributo di natalità per il 2023

Stabilito a favore dei lavoratori del settore il contributo per la nascita di un figlio pari a 500,00 euro 

L’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Como ha previsto per i lavoratori dipendenti iscritti, con Isee non superiore a 25.000,00 euro all’anno, un contributo pari a 500,00 euro per la nascita di un figlio nel periodo dal 1°gennaio al 20 dicembre 2023.
E’ ammissibile la domanda da parte di un solo genitore, in caso di richiesta di più prestazioni da parte di uno stesso lavoratore non possono essere accettate più di due domande l’anno e il relativo contributo massimo annuo erogabile non può superare l’importo di 1.000,00 euro.
L’azienda di appartenenza del richiedente deve essere in regola con il versamento dei contributi dovuti, riferiti ad almeno i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Le domande devono essere presentate tramite e-mail o posta elettronica certificata (PEC), o tramite gli sportelli territoriali sindacali.
Devono contenere la seguente documentazione:
– certificato di nascita del figlio;
– copia dello stato di famiglia aggiornato all’anno in corso del richiedente;
– copia idonea documentazione attestante la paternità (solo in caso il richiedente sia il padre);
– attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente;
– copia della carta d’identità personale e del codice fiscale del richiedente;
– copia delle ultime tre buste paga percepite nell’anno in corso dal richiedente.
Il termine di presentazione della domanda è il 20 dicembre 2023.

Fondo Fasa: novità sul sostegno maternità e paternità

Solo fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile presentare la richiesta di sostegno sul sito del Fondo

Il Fondo Fasa, Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi, ha comunicato agli iscritti che, in applicazione del contratto collettivo dell’Industria Alimentare, viene garantito il sostegno alla maternità/paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum tramite l’Ente Bilaterale di Settore (E.B.S.). La gestione delle richieste di sostegno sono affidate al suddetto Ente, ma fino al 31 dicembre 2023 resterà comunque possibile trasmettere le richieste tramite l’area riservata dell’iscritto presente nel sito del Fondo Fasa.
A breve sarà possibile effettuare la registrazione dell’iscritto sul sito di E.B.S., a seguito della quale si potranno trasmettere le domande per il sostegno della maternità e della paternità direttamente all’Ente. Il Fondo Fasa precisa inoltre che le modalità di registrazione ed accesso all’area riservata del sito E.B.S. saranno le medesime già in uso per il Fondo Fasa, con necessità di inserire nuovi username e password. Tutte le domande di sostegno alla maternità e paternità già inviate e quelle che saranno presentate tramite area riservata del Fondo FASA fino al 31 dicembre 2023, saranno gestite direttamente dall’Ente E.B.S., il quale provvederà alla valutazione delle richieste, al calcolo ed al pagamento dell’indennità.
Il Fondo ricorda infine che a partire dal 1° Gennaio 2024 non sarà più possibile utilizzare l’area riservata del Fondo Fasa per la presentazione delle domande a sostegno della maternità e paternità.

Al via la rilevazione delle retribuzioni degli operai agricoli

L’INPS ha fornito le indicazioni per effettuare l’operazione di individuazione dei livelli salariali alla data del 30 ottobre 2023 al fine del reinserimento nell’AGO di diverse figure professionali del settore (INPS, circolare 8 novembre 2023, n. 90).

L’INPS ha comunicato ufficialmente le indicazioni operative alle proprie strutture territoriali per effettuare la rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2023, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali.

Infatti, sulla base di quanto disposto dalla normativa per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché per i coloni e mezzadri che richiedono il reinserimento nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, le strutture territoriali dell’Istituto annualmente procedono alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola l’attività del comparto agricolo (articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 e articolo 7 della Legge n. 233/1990).

In particolare, la rilevazione deve essere effettuata alla data del 30 ottobre 2023, in conformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali, , secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 190/2002.

Le indicazioni operative 

Il coordinamento dell’attività di rilevazione dei salari contrattuali di tutte le province, nonché il controllo, sia di calcolo che di merito, dei dati rilevati dalle singole strutture territoriali dell’INPS è affidato a ciascuna Direzione regionale/Direzione di coordinamento metropolitano dell’Istituto. Queste direzioni, inoltre, devono verificare che i dati relativi alla contrattazione integrativa regionale del settore idraulico-forestale e di quello cooperativistico siano rilevati, in tutte le province, in maniera uniforme.

Le strutture territoriali sono invitate a dare corso prontamente alle operazioni, affinché sia rispettata la programmazione delle ulteriori fasi del processo che si concluderà con la trasmissione delle rilevazioni al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione del decreto direttoriale. Peraltro, l’insieme degli adempimenti deve essere portato a termine entro il 9 febbraio 2024. Pertanto, l’INPS suggerisce di contattare con immediatezza le otganizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto.

La circolare in commento, infine, contiene anche le istruzioni operative per l’accesso ai contenuti dei link e l’utilizzo dei file contenenti le tabelle destinate all’inserimento dei dati.

 

Adeguato il Fondo servizi ambientali

Le prime indicazioni dell’INPS dopo la pubblicazione in G.U. del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 29 settembre 2023 (INPS, messaggio 7 novembre 2023, n. 3901).

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 27 ottobre scorso del D.M. 29 settembre 2023, relativo all’adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, l’INPS ha provveduto a rendere note le prime indicazioni applicative.

In sostanza, il decreto interministeriale n. 103594/2019 istitutivo del Fondo è stato modificato in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 148/2015.

Le modifiche

Il Fondo è ora riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 e che occupano almeno un dipendente, mentre prima era riservato ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti (articolo 1 del decreto interministeriale n. 103594/2019 è stato parzialmente modificato).

Analogamente, anche il successivo articolo 2 del decreto interministeriale è stato in parte cambiato: pertanto, beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti – esclusi i dirigenti – dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali.

Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 27 ottobre 2023

Quindi, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 (novembre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo servizi ambientali e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

L’obbligo contributivo

In particolare, dalla mensilità di competenza di novembre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati, saranno tenuti a versare al Fondo in oggetto il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

L’INPS ricorda anche che per i datori di lavoro che occupano sino a 15 dipendenti, nel semestre di riferimento, rimane immutata la medesima aliquota contributiva ordinaria dello 0,45%. Resta invariato altresì per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti il contributo ordinario di finanziamento dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

 

 

CCNL Ferrovie dello Stato: siglato l’Accordo sul lavoro agile

Importanti novità per i lavoratori del settore con l’introduzione dello smart working

Con il Verbale di Accordo siglato il 26 ottobre 2023 tra Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, le Parti firmatarie hanno dato l’ok per l’introduzione dell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, attribuendo così maggior flessibilità ai tempi di lavoro ed ai luoghi nei quali la stessa viene eseguita.
Tutti i lavoratori le cui mansioni siano compatibili con lo svolgimento del lavoro in smart working, indipendentemente dall’anzianità aziendale e dalla tipologia contrattuale, hanno diritto ad accedervi.
L’adesione a tale prestazione deve avvenire su base volontaria mediante un accordo individuale concluso in forma scritta in cui si indicano le modalità di esecuzione, di esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore, di applicazione e di utilizzo di strumentazione informatica idonea. Tale accordo ha durata pari a 24 mesi.
Circa l’orario di lavoro, il personale di settore può fruire della modalità agile per un minimo di 6 giorni ad un massimo di 11 giorni, anche frazionabili, al mese. In caso di frazionamento, la giornata di smart working si intende fruita per intero.
Il numero delle giornate e la loro pianificazione viene poi concordata fra il responsabile e il lavoratore.
Trattandosi di giornata lavorativa ordinaria, la Società erogherà un ticket per il pasto il cui valore nominale è definito a livello aziendale.
Grazie alla diffusione dello smart working e della volontà di estenderlo a settori di attività finora esclusi, al fine di conciliare la vita privata con la vita lavorativa, anche per i dipendenti che, per lo svolgimento della propria attività si richiede la presenza continuativa in sede, vi è la possibilità accedervi compatibilmente con le esigenze aziendali.
Possono richiedere ciò: i lavoratori che effettuano attività di cantiere; attività di prove e test ferroviari in ambito laboratori; i lavoratori responsabili di microstruttura organizzativa; i lavoratori fragili, con gravi disabilità o con almeno un figlio avente disabilità grave o con bisogni educativi specifici; attività specialistiche in ambito IT&Digital rese interamente in modalità agile.
Tale attività lavorativa può essere effettuata solamente durante l’orario di lavoro diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e nei giorni feriali, escludendo in questa circostanza, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
Per quel che riguarda il recesso, sia l’azienda che il dipendente possono recedere in forma scritta dall’accordo dando un preavviso di 30 giorni di calendario nelle circostanze di seguito indicate:
– l’assegnazione del lavoratore ad un’attività o a mansioni diverse da quelle per le quali è stato deciso lo smart working;
– il venir meno delle ragioni personali che hanno motivato il lavoratore a farne richiesta;
– il mancato rispetto di quanto previsto sia dall’Accordo dello scorso 26 ottobre e sia dall’accordo individuale da parte del lavoratore o dell’Azienda;
– le obiettive ragioni aziendali o del lavoratore.
E’ compito poi del datore di lavoro fornire tutti gli strumenti informatici idonei per lo svolgimento dell’attività lavorativa come definiti nell’accordo individuale, con caratteristiche tecniche che consentano la connessione sicura agli applicativi aziendali necessari per lo svolgimento della prestazione, dando modo al lavoratore di effettuare la propria prestazione in conformità alle disposizioni fornite.
Eventuali impedimenti tecnici devono essere tempestivamente comunicati al proprio responsabile al fine di risolvere il problema, tenuto conto della responsabilità del datore per il buon funzionamento degli strumenti dati in dotazione. Qualora ciò non sia possibile, il lavoratore ed il responsabile concordano le modalità di completamento della prestazione. Se il problema si protrae, l’effettuazione dello smart working è sospesa fino alla sua risoluzione.
Per i lavoratori e i responsabili viene realizzata specifica formazione allo scopo di chiarire obiettivi e modalità di esecuzione della prestazione, avendo specifico riguardo circa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, i dipendenti continuano ad essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo professionale rivolti alla generalità.
E’ altresì garantita la disconnessione dai dispositivi informatici al termine della prestazione programmata e fino all’avvio della prestazione successiva in linea con le previsioni normative vigenti, garantendo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale come previsto dalla disciplina contrattuale.
Il lavoratore in smart working ha diritto poi al trattamento normativo e retributivo definito dal contratto e comparabile ad un lavoratore che presta la stessa attività lavorativa in sede, fatto salvo quanto precisato nell’Accordo del 26 ottobre 2023 con riferimento ai singoli istituti.
I periodi di lavoro effettuati in modalità smart working concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti ai fini dell’erogazione del Premio di Risultato secondo quanto stabilito dagli accordi aziendali.
Circa la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l’azienda deve fornire al personale un’informativa sui rischi generici e sui rischi specifici connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working, ed altresì, quali sono i comportamenti da tenere.
Da ultimo l’Accordo prevede che, qualora un dipendente durante lo svolgimento dell’attività in modalità agile subisca un infortunio, questo deve immediatamente avvertire il responsabile diretto fornendo i riferimenti identificativi del certificato medico telematico trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

CCNL Portuali: presentata la piattaforma per il rinnovo

Tra i punti della piattaforma l’aumento salariale, l’introduzione di nuove figure professionali e maggiore flessibilità  per conciliare vita-lavoro 

Nei giorni scorsi è stata presentata la piattaforma di rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dei porti, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Secondo i sindacati si tratta di un contratto che da oltre 22 anni rappresenta uno strumento che ha garantito maggiori tutele e diritti  per i lavoratori, a fronte delle dinamiche competitive tra aziende del settore.
Tra i punti delle rivendicazioni  vi è la conciliazione dei tempi vita-lavoro, fondamentale in virtù della flessibilità necessaria a rispondere in modo adeguato alla fluttuazione dei traffici merci delle aziende, impattando sulla vita dei lavoratori portuali; l’introduzione di nuove figure professionali legate all’evoluzione tecnologica; l‘aumento salariale volto a rispondere alla necessità di recuperare il pieno potere d’acquisto.
I sindacati si augurano di poter rinnovare il contratto entro il 31 dicembre, ovvero entro la normale vigenza.

Lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura: indicazioni su NASpI e DIS-COLL

I soggetti beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura nel limite di 45 giornate annue, per cui l’INPS chiarisce il relativo regime di compatibilità (INPS, circolare 7 novembre 2023, n. 89). 

La Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 343), ha previsto, per il biennio 2023-2024, la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

 

In particolare, il successivo comma 344 stabilisce non solo il limite di durata delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale – che non può eccedere le 45 giornate annue per singolo lavoratore – ma individua anche la platea dei soggetti che possono svolgere tali prestazioni agricole.

 

Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie:

 

a) persone disoccupate, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL (di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015), o del reddito di cittadinanza e dell’Assegno di inclusione ovvero percettori di ammortizzatori sociali; 

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 354/1975, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, in considerazione di quanto esposto sopra alla lettera a), fornisce chiarimenti sulla compatibilità delle citate prestazioni lavorative con l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

 

Il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse. Si ricorda, inoltre, che il predetto compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

 

I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali in argomento sono quindi interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, dunque, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli articoli 9, 10 e 11 del D.Lgs. n. 22/2015.

 

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

 

In caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo (articolo 1, comma 345, Legge n. 197/2022).

 

Si ricorda che, in ipotesi di superamento del limite di durata previsto dal citato comma 344, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che l’utilizzo di soggetti diversi da quelli elencati è punibile con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione.

Ebat Foggia: previsto il contributo per la cura di patologie oncologiche

Possono presentare domanda entro il 30 novembre i lavoratori agricoli con accertata patologia oncologica

L’Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli ha assegnato un contributo per la cura di patologie oncologiche per l’anno 2023.
Possono presentare domanda tutti i lavoratori (OTI e OTD), occupati nelle imprese agricole della provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, in regola con i versamenti dei contributi e con almeno 51 giornate nell’anno 2022, che abbiano un’accertata patologia oncologica o che abbiano figli e coniuge conviventi nella già menzionata condizione nell’anno 2022.
Le risorse finanziarie disponibili sono pari a 20.000,00 euro e l’importo unitario del rimborso è fino ad un massimo di 500,00 euro a persona, sulla base della documentazione presentata.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
– copia del documento di riconoscimento del richiedente;
– copia buste paga dei rapporti di lavoro relativi all’anno 2022, o copie modelli UNILAV anno 2022 o CU 2023;
– certificato oncologico rilasciato nel 2022;
– quietanze di pagamento dell’anno 2022;
– autocertificazione stato di famiglia;
– attestazione coordinate bancarie del richiedente.
Le domande possono essere presentate, a decorrere dal 9 ottobre 2023 fino al 30 novembre 2023, con posta elettronica certificata all’indirizzo areadipendenti@pec.cialafoggia.it.

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, al via l’avviso per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi

Il FAMI con un budget di 60 milioni di euro si rivolge a Regioni e Province autonome per il sostegno tra l’altro di azioni di supporto socio-lavorativo dei migranti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 6 novembre 2023).

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico multi-azione a valere sull’obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi“. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne dà notizia sul sui sito istituzionale precisa anche che l’avviso si colloca nel quadro della Programmazione nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

L’Avviso, dotato di un budget complessivo di 60 milioni di euro è rivolto alle Regioni e alle Province Autonome e punta a sostenere la realizzazione di Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno regolare in Italia.

In particolare l’azione dovrà prevedere misure e interventi di supporto al miglioramento della governance multilivello per l’integrazione socio-lavorativa dei migranti, azioni di valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione e di promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica sociale e culturale.

Le proposte progettuali in risposta all’Avviso potranno essere presentate attraverso un portale online dedicato indicato nel comunicato un commento. Le domande devono pervenire entro il 31 gennaio 2024

La documentazione è pubblicata nell’area amministrazione trasparente sul sito del Ministero dell’interno.

EBM Salute: variazione del Piano Sanitario

Al via da novembre il nuovo Piano Sanitario a cura di Unisalute

Il Comitato Esecutivo di EBM Salute ha affidato alla Compagnia Assicuratrice UniSalute un nuovo incarico, della durata di due anni, a decorrere dal 1° novembre 2023 e fino al 31 ottobre 2025. E’ garantita la continuità della copertura per l’assistenza sanitaria integrativa sia ai lavoratori iscritti, sia ai propri familiari fiscalmente a carico, eventualmente attivati nel corso del 2023. Per i familiari non fiscalmente a carico (a pagamento) verrà garantita la continuità della copertura sanitaria per i mesi di novembre e dicembre 2023.
L’attuale Piano Sanitario è stato confermato con alcune variazioni di rilievo come di seguito specificate:
– procreazione medicalmente assistita: è stato aumentato il massimale annuale assicurato (1° novembre 2023-31 ottobre 2024), per il complesso delle prestazioni previste che passa da 500,00 euro a 1.000,00 euro per persona;
– indennizzo a forfait per visite mediche, sanitarie e di assistenza sostenute per figli disabili (garanzia valida solo per i figli minori di 18 anni: è stato aumentato l’importo del contributo concesso a forfait una tantum per ogni figlio, con una invalidità riconosciuta superiore al 60%, che passa da 500,00 euro a 1.000,00 euro;
– diagnosi comparativa: la nuova prestazione che prevede per l’assicurato di avere un secondo e qualificato parere sulla precedente diagnosi fatta dal proprio medico, con le indicazioni terapeutiche più utili per trattare la patologia in atto;
– lenti e occhiali: unica richiesta di rimborso per la durata biennale della Convenzione.