FIS e Fondo e di solidarietà bilaterale per le attività professionali: la riduzione contributiva

Illustrata le agevolazioni in favore dei datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2025 e dei decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024 (INPS, circolare 20 gennaio 2025, n. 5).

Con la circolare in commento, l’INPS ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte, a far data dal 1° gennaio 2025 dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2025, in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga e dai decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, in materia di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. L’Istituto ha anche fornito le relative istruzioni operative e contabili.

In particolare, con i decreti interministeriali citati, di adeguamento, rispettivamente, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, al quanto prescritto dalla Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) è stata introdotta, tra l’altro, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori).

Analogamente, le previsioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, introdotto dalla Legge di bilancio 2022, hanno disposto, sempre con la medesima decorrenza, una specifica riduzione sulla contribuzione addizionale, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Il FIS

Le previsioni del D.Lgs n. 148/2015 (articolo 29, comma 8-bis) e dell’articolo 8, comma 3, del D.I. 21 luglio 2022, recante “Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234”, dispongono una riduzione del contributo ordinario, per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio del Fondo medesimo.

Tale riduzione, stabilita in misura pari al 40% dell’aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, è prevista a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Il Fondo per le attività professionali

Il già menzionato D.I. 21 maggio 2024, all’articolo 6, comma 4, ha introdotto, a fare data dal 1° gennaio 2025, in analogia a quanto stabilito dalla disciplina del FIS, una riduzione della misura della contribuzione ordinaria di finanziamento.

Nello specifico, l’articolo 6 del D.I., dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vi sia una riduzione in misura pari al 40% dell’aliquota dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Infine, la circolare in argomento include le indicazioni per la riduzione del contributo addizionale nei casi di CIGO, CIGS e CIGD, le modalità di determinazione dell’aliquota del contributo addizionale e le istruzioni operative relative alle agevolazioni sopra descritte.

CCNL Telecomunicazioni: le OO.SS. proclamano sciopero contro la disdetta del contratto

Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil reclamano il riconoscimento del CCNL delle Telecomunicazioni quale contratto di riferimento per le attività inerenti al comparto Crm/Bpo

Le Segreterie nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno proclamato sciopero per la giornata del 3 febbraio per contrastare la decisione di alcune aziende di disdire il contratto delle Telecomunicazioni per applicare un nuovo contratto sottoscritto lo scorso dicembre, da organizzazioni datoriali e sindacali non maggiormente rappresentative.
Per i Sindacati la scelta potrebbe impattare su circa 6000 dipendenti, suddivisi in una ventina di aziende che operano su diverse regioni del territorio nazionale, più altri lavoratori con contratti di collaborazione.  
A differenza del contratto delle Telecomunicazioni, affermano le Segreterie nazionali, nel nuovo contratto Assocontact/Cisal sono previste riduzioni dei permessi, nonchè aumenti salariali che non prendono in considerazione la vacanza contrattuale di 2 anni (2023 e 2024) e che prevedono per il prossimo triennio (2025-2027) aumenti di circa 60,00 euro. 
Per tal motivo Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno proclamato uno sciopero, con presidio sotto il Ministero del Lavoro, per sollecitare l’impegno assunto lo scorso anno relativamente al riconoscimento del CCNL delle Telecomunicazioni quale contratto di riferimento per le attività inerenti al comparto Crm/Bpo. 

CIPL Agricoltura Operai Cosenza: sottoscritto in rinnovo con aumenti retributivi del 6%




Il rinnovo prevede aumenti dal 1° gennaio 2025 per gli operai agricoli e florovivaisti


Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e le Parti datoriali di Confagricoltura, Cia e Coldiretti provinciali hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza. Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2024 e ha scadenza al 31 dicembre 2027; mentre, gli effetti economici si riferiscono al primo biennio di validità, demandando al rinnovo contrattuale di categoria gli effetti economici relativi al secondo biennio di validità. 
Tra le novità si segnalano aumenti retributivi provinciali a partire dal 1° gennaio 2025, riportati nella tabella di seguito. 






































OTI Enti ed istituti di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola
Area Livello Qualifica Retribuzione in vigore Aumento CPL 6% Totale
1 7 Spec. Super 1.772,43 euro 106,35 euro 1.878,78 euro
6 Specializzato 1.675,57 euro 100,53 euro 1.776,10 euro
2 5 Qualificato 1.453,06 euro 87,18 euro 1.540,24 euro
3 4 Comune 1.375,49 euro 82,53 euro 1.458,02 euro

 







































































OTD Agricoltura salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione oraria Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025 3° elemento 30,44% Totale  TFR 8,63%
1 6 Spec. Super 9,48 0,57 10,05 3,06 13,11 0,87
5 Specializzato 8,96 0,54 9,50 2,89 12,39 0,82
2 4 Qualificato 7,97 0,48 8,45 2,57 11,02 0,73
3 3 Ex comune 7,38 0,44 7,82 2,38 10,20 0,67
2 Comune 6,74 0,40 7,14 2,17 9,31 0,62
1 Op. raccolta 5,70 0,34 6,04 1,84 7,88 0,52

















































OTI Agricoltura salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione giugno 2023 Aumento CPL 6% Retribuzione 1.1.2025
1 6 Spec. Super 1.603,04 96,18 1.699,22
5 Specializzato 1.514,08 90,84 1.604,92
2 4 Qualificato 1.349,30 80,96 1.430,26
3 3 Ex comune 1.245,52 74,73 1.320,25
2 Comune 1.137,41 68,24 1.205,65
1 Op. raccolta 964,40 57,86 1.022,26





























































OTD Florovivaisti salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione oraria Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025 3° elemento 30,44% Totale  TFR 8,63%
1 A Spec. Super 9,57 0,57 10,14 3,09 13,23 0,88
B Specializzato 8,77 0,53 9,30 2,83 12,13 0,80
2 C Qualificato Super 8,41 0,50 8,91 2,71 11,62 0,77
D Qualificato 8,21 0,49 8,70 2,65 11,35 0,75
3 E Comune 7,25 0,44 7,69 2,34 10,03 0,67











































OTI Florovivaisti salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione  Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025
1 A Spec. Super 1.635,94 98,16 1.734,10
B Specializzato 1.497,09 89,83 1.586,91
2 C Qualificato Super 1.437,84 86,27 1.524,11
D Qualificato 1.363,49 81,81 1.445,30
3 E Comune 1.239,36 74,36 1.313,72











































OTD Florovivaisti salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione oraria Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025
1 A Spec. Super 9,57 0,57 10,14
B Specializzato 8,77 0,53 9,30
2 C Qualificato Super 8,41 0,50 8,91
D Qualificato 8,21 0,49 8,70
3 E Comune 7,25 0,44 7,69

 

CCNL Gas: approvata la piattaforma

I sindacati chiedono un aumento sui salari di 315,00 euro complessivi

Il 16 gennaio è stata approvata da  Filctem-Cigil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL del settore Gas e Acqua, scaduto il 31 dicembre scorso, che interessa 45mila addetti in circa 600 aziende.
La richiesta economica avanzata dalle tre organizzazioni sindacali è di 315,00 euro complessivi sul parametro di riferimento per il triennio 2025-2027.
Dal punto di vista normativo, invece, i sindacati chiedono la riduzione dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali, al fine di garantire al lavoratore una maggiore conciliazione vita-lavoro.
Per quanto riguarda, invece, gli appalti nel settore i sindacati puntano su un consolidamento delle attività interne ed una riduzione delle esternalizzazioni.
La piattaforma verrà inviata alle associazioni datoriali di categoria Utilitalia, Proxigas, Assogas, Anfida, al fine di iniziare quanto prima la trattativa di rinnovo, alla luce anche dell’intesa raggiunta sull’aggiornamento del sistema classificatorio.

Rimpatriati: la disapplicazione della disoccupazione

Dal 1° gennaio è stata inibita la possibilità di presentare le domande da parte del cittadino e degli istituti di patronato (INPS, messaggio 17 gennaio 2025, n. 184).

In considerazione dell’articolo 1, comma 187 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) che ha disposto la disapplicazione della Legge n. 402/1975, l’INPS ha inibito la possibilità di presentare le domande di disoccupazione, nella relativa procedura, da parte del cittadino e degli istituti di patronato, riguardanti le cessazioni di lavoro dei lavoratori rimpatriati  intervenute dal 1° gennaio 2025.

La Legge n. 402/1975 è, infatti, la normativa che ha istituito la prestazione di disoccupazione per questa tipologia di lavoratori.

Peraltro, le strutture territoriali dell’INPS non dovranno porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.

Invece, per quanto riguarda le domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, l’INPS conferma le indicazioni già fornite con la circolare n. 106/2015 e con il messaggio n. 1328/2024.

Autoliquidazione 2024-2025: il tasso per il pagamento in rate



Indicati anche i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare (INAIL, nota 14 gennaio 2025, n. 370).


In considerazione del fatto che il Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso
medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024, pari allo 3,41%, da utilizzare ai sensi dell’articolo 44, comma 3 del D.P.R. 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione, l’INAIL ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2024/2025.


Tali coefficienti, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di
pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione, sono:


























Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
16 febbraio 2025 17 febbraio 2025 0
16 maggio 2025 16 maggio 2025 0,00822137
16 agosto 2025 20 agosto 2025 0,01681644
16 novembre 2025 17 novembre 2025 0,02541151

CCNL Gas: sottoscritta intesa per la revisione del sistema di classificazione del personale

Le Parti Sociali hanno definito l’inserimento di 40 nuovi profili professionali e la revisione di quelli già esistenti

Il 14 gennaio 2025 è stata sottoscritta un’intesa fra la Commissione Classificazioni con le Segreterie nazionali e le controparti di settore in materia di classificazione del personale. Le Parti Sociali, prima dell’inizio della trattativa per il rinnovo del contratto gas-acqua per il triennio 2025-2027, hanno ritenuto necessario portare a termine un percorso intrapreso da tempo. 
L’accordo prevede l’inserimento di circa 40 nuovi profili professionali, oltre alla revisione degli altri già esistenti, che integrano l’attuale declaratoria ormai da ritenersi obsoleta. Attraverso un meccanismo di flessibilità i profili ad oggi contenuti nel contratto avranno la possibilità di crescere al livello superiore, in tempi definiti di almeno due delle competenze qualificanti che verranno individuate nel completamento dell’accordo. Il primo livello avrà carattere di transitorietà: dopo 12 mesi avverrà il passaggio automatico al secondo livello. Resta fermo che saranno garantiti tutti gli accordi e le prassi di miglior favore laddove presenti nelle aziende del settore. 
Il prossimo incontro è previsto per il prossimo 30 gennaio.

CIPL Edilizia Industria Frosinone: rinnovato il contratto provinciale per il settore

Tra le novità compaiono le indennità di mensa, trasporto e trasferta e l’introduzione di un premio al merito del lavoro

Il 21 dicembre 2024 le parti sociali del settore edile della provincia di Frosinone, Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno rinnovato il contratto provinciale, stabilendo che le disposizioni introdotte entrassero in vigore dalla data stessa della sottoscrizione. Il contratto ha durata triennale. 
Tra le novità dell’accordo viene stabilito che, dal 21 dicembre 2024, viene corrisposta agli operai un’indennità sostitutiva di mensa di 7,20 euro al giorno pari a 0,90 euro per ogni ora di lavoro ordinario prestata. Per gli impiegati, l’indennità giornaliera è la medesima. L’indennità di trasferta riconosciuta all’operaio in servizio presso un cantiere diverso da quello per il quale è assunto, oltre il limite di 45km, è pari al 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione. Mentre, per quel che riguarda l’indennità di trasporto, questa è pari a 0,25 euro per il trasporto urbano ed extraurbano. Al lavoratore alla guida di un veicolo che trasporta altri lavoratori sul posto di lavoro, nelle tratte superiori a 60km, è riconosciuta un’indennità conducente dell’importo pari a 10,00 euro giornalieri. 
Nell’accordo viene precisato anche che entro il 30 giugno 2025 sarà introdotto il badge aziendale per il personale dipendente. A partire dal 2025, invece, agli imprenditori ed ai lavoratori che raggiungono precisi requisiti di anzianità contributiva e lavorativa viene assegnato un premio al merito del lavoro, le cui modalità verranno approfondite entro il 30 giugno 2025. 

CCNL Studi Prof. Revisori e Tributaristi: siglato il rinnovo



Previsti incrementi della Componente Parametrica dal 1° gennaio 2025


Lo scorso 17 dicembre è stato siglato da Inrl, Lapet, Unrl e Cisal  con l’assistenza della Cisal il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi dei revisori legali e dei tributaristi e delle società di revisione.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027.
Previsti incrementi della Componente Parametrica a partire dal 1° Gennaio 2025.















































Livello 1° Gennaio 2025 1° Gennaio 2026 1° Gennaio 2027
Quadro  170,52 85,26  85,26 
A1 150,50 75,25 75,25
A2  137,16  68,58  68,58 
B1 120,10 60,05  60,05 
B2  109,72 54,86 54,86
C1 97,86 48,93 48,93
C2  90,45 45,22 45,22
D1 83,03 41,52 41,52

Le Parti hanno anche predisposto le nuove tabelle per le retribuzioni territoriali minime contrattuali mensili.
Viene, inoltre, stabilita un‘indennità di vacanza contrattuale per il periodo settembre 2024 – dicembre 2024, così ripartita:
1/3  dell’importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2025;
– 1/3  dell’importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2025;
– 1/3 dell’importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2025.




















































Livello  IVC Febbraio 2025 IVC Luglio2025 IVC Novembre 2025
Quadro  318,30 318,30 318,30
A1 280,93 280,93 280,93
A2  256,02 256,02 256,02
B1 224,19 224,19 224,19
 B2  204,82 204,82 204,82
C1  182,68 182,68 182,68
C2 168,84 168,84 168,84
D1 155,00 155,00 155,00
D2  138,39 138,39 138,39

Ulteriori novità sono l’integrazione di ulteriori 32 ore oltre ai permessi già monetizzati, con l’obiettivo di agevolare i tempi vita-lavoro e l’aumento dell’importo a titolo di welfare contrattuale:
– Quadro: 1.200 euro /anno (anziché 600 euro/anno);
– per tutti gli altri livelli di inquadramento: 600 euro/anno (anziché 300 euro/anno). 

CCNL Assicurazioni Anapa: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Il rinnovo prevede un aumento pari a 99,00 euro e l’erogazione dell’Una Tantum di 950,00 euro

La First-Cisl ha comunicato, mediante nota stampa, la firma del rinnovo contrattuale delle agenzie assicurative in gestione libera. La sottoscrizione, avvenuta insieme alle altre sigle di categoria, ribadisce quanto indicato nell’intesa raggiunta a dicembre.
Nella fattispecie, il rinnovo prevede un aumento contrattuale per la figura di riferimento (terzo livello) pari a 99,00 euro e l’erogazione dell’Una Tantum di importo pari a 950,00 euro. Inoltre, insieme al sistema già previsto, viene introdotta la possibilità di fruire del premio di produzione in termini di welfare.