Ebinter Trentino: nuovi sussidi per i lavoratori del settore del commercio



Borse di studio e abbonamento per il trasporto pubblico per i lavoratori delle aziende che applicano il contratto del terziario


L’Ente Bilaterale del Terziario Trentino ha deliberato due nuovi sussidi rivolti alle lavoratrici ed ai lavoratori delle aziende che applicano il contratto nazionale del terziario (commercio), associate all’E.B.Ter.
I nuovi sussidi, nel limite delle competenze e delle risorse limitate di E.B.Ter., saranno di due tipi:
– sussidi per borse di studio;
– sussidio abbonamento trasposto pubblico.
I nuovi interventi dell’Ente Bilaterale si aggiungono a quelli già in vigore. 

Borse di studio
Il primo sussidio decorre dall’anno scolastico e accademico 2022/2023 ed è rivolto agli studenti e studentesse diplomati/e o laureati/e (max 1 anno fuori corso per la triennale e due anni per la magistrale o a ciclo unico – non ci sono limiti di fuori corso per gli studenti e studentesse lavoratori/trici).
Ai lavoratori/lavoratrici delle imprese in regola da almeno 3 mesi con il versamento delle quote contributive che abbiano conseguito un diploma di maturità (a partire dall’anno scolastico 2022/2023) o un diploma di laurea triennale/magistrale o a ciclo unico (a partire dall’anno accademico 2022/2023), verrà erogata una borsa di studio proporzionale al merito. Il sussidio può essere richiesto anche per i figli/e del lavoratore/trice. 














Diploma maturità voto da 90/100 a 95/100  € 150,00
voto 96/100 a 99/100 € 200,00
voto 100/100  € 300,00
voto 100/100 e lode  € 400,00










Diploma laurea triennale             voto da 100/110 a 105/110  € 250,00
voto da 106/110 a 110/110  € 400,00
voto 110/110 e lode  € 600,00










Diploma laurea magistrale

o a ciclo unico            

voto da 100/110 a 105/110  € 300,00
voto da 106/110 a 110/110  € 500,00
voto 110/110 e lode  € 700,00

Con esclusione degli studenti e studentesse lavoratori/trici, il sussidio per diploma di laurea triennale sarà riconosciuto solo nel caso in cui lo studente/essa conseguirà il diploma entro un anno dal termine del periodo previsto dall’ordinamento per il corso di studi (massimo un anno fuori corso) mentre per il diploma di laurea magistrale e a ciclo unico, il sussidio sarà riconosciuto solo nel caso in cui lo studente/essa conseguirà il diploma entro due anni dal termine del periodo previsto dall’ordinamento per il corso di studi (massimo due anni fuori corso). Si considera studente e studentessa lavoratore/trice chi ha lavorato almeno 12 mesi nei due anni precedenti il diploma o la laurea versando regolarmente i contributi all’EBTER. Tre mesi devono essere subito antecedenti la data del diploma o della laurea.
Sarà possibile presentare la domanda entro 90 giorni dalla data del diploma o della laurea.

Abbonamento trasposto pubblico per il tragitto casa-lavoro
Al fine di esortare i lavoratori all’uso dei mezzi pubblici verrà inoltre riconosciuto il rimborso del 55% del costo sostenuto per l’abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per il tragitto casa-lavoro. I sussidi potranno essere richiesti da lavoratori o lavoratrici in regola da almeno 3 mesi con il versamento delle quote contributive.
Sarà possibile presentare la domanda entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’abbonamento, a partire da quelli che scadono nell’anno 2023.

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti-Perugia: aggiornati i minimi retributivi



Dal mese di giugno novità per i lavoratori del Comparto


In data 23 maggio 2022, è stato rinnovato da parte di Confagricoltura-Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Coldiretti-Confederazione Nazionale Coldiretti, la Cia – Agricoltori Italiani e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl e la Uila-Uil, il CCNL Agricoltura Operai e Florovivaisti, sottoscritto il 19 giugno 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021. Il suddetto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
L’Accordo prevede dal 1° giugno 2023, l’aggiornamento dei minimi stipendiali sia per il Settore Operai che per il Settore Florovivaisti come riportato nelle tabelle sottostanti.
Settore Operai Florovivaisti


























































































































  AREA   LIVELLI Operai
a
Tempo
Indeterminato
e
Determinato
  Salario 1 2 3 4 5 6
Salario

Contrattuale

Terzo

Elemento


(30,44 %)


su


(1)

 Totale Importo

T.F.R
(8,63%)


su


(1)

Totale

Lordo


Complessivo

Valore

scatto


di anzianità


dal


01.02.83


(in cifra


fissa)

    O.T.I.  Mensile  1.718,72        1.718,72  12,78
 O.T.D.  Orario  10,17  3,10  13,27  0,88  14,15  
   O.T.I.  Mensile  1.655,72        1.655,72  12,50
 O.T.D.  Orario  9,80  2,98  12,78  0,85  13,63  
     O.T.I.  Mensile  1.604,23        1.604,23  11,93
 O.T.D.  Orario  9,49  2,89  12,38  0,82  13,20  
   O.T.I.  Mensile  1.522,50        1.522,50  11,36
 O.T.D.  Orario  9,01  2,74  11,75  0,78  12,53  
     O.T.I.  Mensile  1.389,30        1.389,30  9,89
 O.T.D.  Orario  8,22  2,50  10,72  0,71  11,43  

Settore Operai Agricoli

































































































































































  AREA   LIVELLI Operai
a
Tempo
Indeterminato
e
Determinato
  Salario 1 2 3 4 5 6
Salario

Contrattuale



Terzo
Elemento

(30,44%)


su


(1)

Totale Importo

T.F.R
(8,63%)


su


(1)

Totale

Lordo


Complessivo

Valore

scatto


di anzianità


dal


01.07.06


(in cifra


fissa)

     O.T.I.  Mensile  1.771,72        1.771,72  12,78
 O.T.D.  Orario  10,48  3,19  13,67  0,90  14,57  
   O.T.I.  Mensile  1.702,97        1.702,97  12,78
 O.T.D.  Orario  10,08  3,07  13,15  0,87  14,02  
   O.T.I.  Mensile  1.641,38        1.641,38  12,50
 O.T.D.  Orario  9,71  2,96  12,67  0,84  13,51  
     O.T.I.  Mensile  1.588,39        1.588,39  11,93
 O.T.D.  Orario  9,40  2,86  12,26  0,81  13,07  
   O.T.I.  Mensile  1.508,18        1.508,18  11,36
 O.T.D.  Orario  8,92  2,72  11,64  0,77  12,41  
        O.T.I.  Mensile  1.379,27        1.379,27  9,89
 O.T.D.  Orario  8,16  2,48  10,64  0,70  11,34  
   O.T.D.  Orario  6,36  1,94  8,30  0,55  8,85  
   O.T.D.  Orario  5,83  1,77  7,60  0,50  8,10  

 

Visite mediche di controllo, la nuova funzionalità per visualizzarne gli esiti

Attraverso la nuova funzionalità inserita all’interno dello “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, il lavoratore ha la possibilità di visualizzazione l’elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i relativi esiti (INPS, messaggio 30 giugno 2023, n. 2442).

L’INPS rende noto di aver rilasciato una nuova funzionalità all’interno del servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” per permettere al lavoratore di visualizzare la griglia contenente l’elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti.

 

La funzionalità in questione, dunque, arricchisce lo Sportello che, come noto, è stato realizzato, nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del PNNR affidati all’Istituto, per ottimizzare il flusso delle visite mediche di controllo.

 

I cittadini possono accedere alla funzione “Visualizza visite” dal sito istituzionale, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”.

 

Per ciascuna visita e accesso è riportato il numero identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

 

Selezionando l’icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni.

 

E’ anche consentita la possibilità di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità selezionando uno dei tre pulsanti presenti in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito.

 

All’interno del citato servizio è altresì presente la funzione denominata “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, attraverso la quale i lavoratori possono comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità per eventi di malattia in corso di prognosi.

 

Infatti, è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’Istituto, mediante il certificato di malattia, sia corretto e completo in tutte le sue parti.

 

In merito a tale altra funzionalità, nel messaggio in commento l’INPS comunica che sono state apportate implementazioni procedurali nel caso in cui, per indisponibilità del servizio telematico, l’utente ricorra alla comunicazione del nuovo indirizzo tramite Contact center.

 

Tuttavia, non potendo l’operatore del Contact center inserire nuovi contatti per conto del cittadino, viene precisato che tale modalità è consentita a condizione che il recapito del telefono mobile e/o l’indirizzo di posta elettronica del lavoratore, precedentemente registrati nell’Archivio Unico dei Contatti Telematici, risultino aggiornati.

 

Si può comunicare un “contatto di scopo”, valido solo per la specifica comunicazione, nell’eventualità in cui non fosse presente alcun contatto nel citato Archivio.

 

Infine, l’Istituto ribadisce che, solo in caso di indisponibilità all’uso del servizio, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell’Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente. 

CCNL Cooperative: siglato accordo per devolvere un’ora di lavoro a favore dell’Emilia Romagna

Per i lavoratori delle Cooperative aderenti ad Agci, Confcooperative e Legacoop la possibilità di devolvere il corrispettivo di un’ora di lavoro a cittadini e imprese dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione 

E’ stato sottoscritto un accordo tra l’Alleanza delle cooperative italiane (composta da Agci, Confcooperative e Legacoop) e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil al fine di esprimere solidarietà alle popolazioni, ai lavoratori e al sistema produttivo dei territori dell’Emilia-Romagna duramente colpiti dalla recente alluvione.
Attraverso tale intesa, i lavoratori delle cooperative aderenti potranno devolvere il corrispettivo di un’ora di lavoro, a tale cifra verrà versato un ulteriore contributo di valore equivalente da parte dell’impresa.
L’adesione a tale iniziativa è volontaria (il lavoratore dovrà firmare la Comunicazione di adesione al Fondo di solidarietà – Emilia-Romagna) e le somme raccolte verranno confluite in un conto corrente dedicato.
La trattenuta dovrà essere preferibilmente operata sulla busta paga di competenza del mese di giugno, ma se per ragioni particolari questo non fosse possibile o opportuno potrà essere indicato un altro mese di riferimento.
Sarà competenza della Cooperativa organizzare la trattenuta in busta paga e, una volta accantonate le trattenute, aggiungere un contributo ulteriore di importo uguale a quello già raccolto tra i dipendenti. 
La raccolta dei fondi si concluderà entro il mese di dicembre 2023.
Entro il mese di luglio, invece,  sarà svolta dalle parti una valutazione sulle modalità di intervento e verranno utilizzate le disponibilità raccolte per interventi di sostegno alle popolazioni e al sistema produttivo colpiti, nei modi e con le forme che ne garantiscano la certezza della destinazione e la più rapida utilizzazione.

Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo: quando il termine scade il sabato

L’INAIL, in riferimento al pagamento rateizzato dei debiti contributivi non iscritti a ruolo, comunica la proroga al giorno seguente non festivo del termine di scadenza stabilito nel piano di ammortamento che cada nella giornata del sabato (INAIL, circolare 28 giugno 2023, n. 30).

Come noto, la determina del Presidente dell’INAIL n. 227/2019, ha modificato la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Istituto. La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza.

 

La rateazione, si ricorda, riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purchè non iscritti a ruolo: può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento (a condizione che l’istanza di rateazione sia presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento). L’istanza può essere accolta a condizione che l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro allorquando il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica

 

Già con la circolare INAIL n. 22/2019 sono state date istruzioni in merito alla nuova disciplina e sono stati regolamentati in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa.

 

Nella medesima circolare sopra citata, era stato poi precisato che le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento, nel caso in cui fossero cadute di domenica o di giorno festivo, sarebbero state posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell’articolo 2963 c.c.: tale regola della posticipazione del termine di pagamento, però, non avrebbe trovato applicazione nel caso in cui la scadenza di pagamento fosse caduta di sabato, considerato giorno lavorativo.

 

Con la circolare in oggetto, invece, l’INAIL rettifica quanto sopra alla luce delle osservazioni formulate dagli intermediari e acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritenendo applicabile al caso di specie la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 241/1997.

 

Infatti, l’articolo 18, comma 1, del citato decreto stabilisce che “…le somme di cui all’articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo…”. 

 

Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione della circolare in commento (28 giugno 2023), nel caso in cui le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento cadano di sabato o di giorno festivo, il relativo pagamento è posticipato al giorno seguente non festivo, in applicazione del citato articolo 18, comma 1.

Le misure del governo per le famiglie e le imprese

Varate disposizioni di sostegno per l’acquisto di energia e gas e avviato l’esame di un provvedimento per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Consiglio dei ministri, comunicato 27 giugno 2023, n. 41).

Il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.

In particolare, il provvedimento per contrastare l’incremento dei prezzi nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, prevede la proroga, anche per il terzo trimestre del 2023, del bonus sociale elettrico e gas (per i clienti con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli), riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.

Inoltre, sul versante fiscale, nelle more dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi, si prevede il differimento al 30 settembre 2023, del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa agli utili e alle riserve di utili distribuite da società estere a soci fiscalmente residenti in Italia, per i soggetti per i quali il termine viene a scadere tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2023.

Semplificazione dei controlli sulle imprese

Nella stessa seduta del 27 giugno, il Consiglio dei ministri ha anche avviato l’esame di un decreto legislativo relativo alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, Legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

In questo caso, il testo definisce le finalità e i principi delle nuove norme e individua gli strumenti operativi del ciclo dei controlli, distinguendo quelli applicabili alla programmazione da quelli dedicati al momento dell’esecuzione.

Tra i principi basilari a cui devono soggiacere tutti i controlli, sono individuati:

– principio di coordinamento e trasparenza;

– la valutazione del rischio secondo linee guida definite dai ministeri di settore per gli ambiti di controllo di rispettiva competenza;

– la fiducia e la proporzionalità.

In materia di strumenti operativi, si individua in concreto la modalità di programmazione delle attività di controllo e si dispone che i controlli possano essere effettuati anche su segnalazione di terzi qualora siano evidenziate situazioni di rischio. Si ammette l’utilizzo per i controlli di specifiche soluzioni tecnologiche, tra le quali l’intelligenza artificiale, purché siano progettate, sviluppate e applicate in coerenza al principio di proporzionalità al rischio.

In merito al coordinamento, a livello territoriale, delle attività di programmazione e svolgimento dei controlli, si prevede che le amministrazioni debbano garantire la riduzione dei costi, evitare duplicazioni e sovrapposizioni e recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell’impresa. A tal fine, le amministrazioni sono tenute a garantire l’accesso ai dati e lo scambio delle informazioni anche attraverso l’interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del Codice dell’amministrazione digitale. Inoltre, i funzionari che svolgeranno il controllo dovranno avere un approccio collaborativo indicando, laddove rilevassero delle inadempienze agli obblighi e agli adempimenti previsti, il modo corretto di adempiere. Gli esiti dei controlli dovranno confluire nel fascicolo informatico d’impresa.

Si introduce un sistema di premialità per le imprese che a seguito del primo controllo risultino in conformità agli obblighi e adempimenti previsti. Il premio previsto è l’esonero da altri controlli per i successivi 6 mesi. Si fa comunque salva la possibilità di controllo in presenza di situazioni ad alto rischio per la tutela della salute pubblica o dell’ambiente o in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Si disciplina anche il diritto delle imprese di essere sottoposte a controlli al fine di beneficiare dell’esonero o di una riduzione dell’eventuale sanzione prevista e si introduce l’errore “scusabile” quando, a seguito del controllo, viene rilevata la violazione in buona fede di obblighi e adempimenti meramente formali, che non ha arrecato alcun pregiudizio all’interesse pubblico tutelato.

CCNL Scuola: continuano le trattative per il rinnovo

L’incontro è stato incentrato sulle tematiche riguardanti la figura del dirigente scolastico 

Lo scorso 26 giugno si è tenuto l’incontro tra i vertici del Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali rappresentative, volto a discutere alcuni temi centrali della figura del dirigente scolastico, per il rinnovo del CCNL Scuola, scaduto il 31 dicembre 2021.
Sono stati, innanzitutto, richiamati argomenti che verranno approfonditi in sede di trattativa sulla definizione della procedura di valutazione e sull’erogazione della retribuzione di risultato ad essa connessa, sul riordino della materia degli incarichi aggiuntivi, sulla retribuzione dei dirigenti scolastici in servizio all’estero e sulla questione delle deleghe di funzioni nel caso di assenze per brevi periodi dei dirigenti scolastici.
I sindacati hanno formulato le seguenti richieste:
– consolidare il Fondo Unico Nazionale (FUN) per tutelare la continuità e l’uniformità delle retribuzioni dei dirigenti scolastici;
– definire criteri generali per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale;
– regolare contrattualmente il diritto alla mobilità interregionale senza limiti e restrizioni;
– regolare modalità, limiti e durata per lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza;
– modificare il codice disciplinare, eliminando l’automatismo della sospensione dal servizio anche per recidiva nel biennio a multa con importo minimo e del licenziamento con preavviso per recidiva a sospensioni per periodi superiori a 20 gg;
– incrementare le risorse dedicate alla formazione dei dirigenti scolastici, destinando una parte delle risorse all’autoformazione e al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad iniziative autonomamente individuate.

CCNL Igiene ambientale (Conflavoro-Confsal): previsti nuovi minimi con il mese di luglio



Nuovi minimi tabellari dal 1° luglio 2023


Il CCNL siglato il 20 febbraio 2023 in Roma, tra Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, Confsal, ed applicato al personale delle aziende del settore, indipendentemente dalla forma giuridica delle medesime ed esercenti servizi di:
a) nettezza urbana: trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti, spazzamento, raccolta anche differenziata, raccolta differenziata porta a porta e raccolta ingombranti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
e) i servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi,


nonché esercenti attività accessorie e complementari, quali: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; de affissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine; prevede per i lavoratori qualificati del comparto, e con decorrenza dal 1° luglio 2023, l’aggiornamento dei minimi retributivi come riportati nella tabella sottostante.
























































Livello Minimo
Quadri dopo 5 anni 3.467,00
8 Livello dopo 5 anni 3.087,00
7 Livello dopo 5 anni 2.782,00
7 Livello primi 5 anni 2.647,00
6 Livello dopo 5 anni 2.518,00
6 Livello primi 5 anni 2.403,00
5 Livello dopo 5 anni 2.285,00
5 Livello primi 5 anni 2.188,00
4 Livello dopo 5 anni 2.094,00
4 Livello primi 5 anni 2.030,00
3 Livello dopo 5 anni 1.966,00
3 Livello primi 5 anni 1.875,00
2 Livello dopo 5 anni 1.868,00
2 Livello primi 5 anni 1.681,00
1 Livello dopo 5 anni 1.514,00
1 Livello primi 5 anni 1.340,00
1 J Livello primi 5 anni 1.214,00

 

Nomina dei RLS nelle aziende con più unità produttive: il ruolo della contrattazione collettiva

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ribadisce la centralità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi riguardo alla nomina dei RLS anche nelle aziende con diverse unità produttive (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 giugno 2023, n. 4).

Il quesito posto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive e, nello specifico, se sia obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma.

 

La Commissione esprime il proprio parere in merito partendo dalla disposizione normativa di riferimento in materia, rappresentata dall’articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008 che, al comma 2, prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Il medesimo articolo citato contiene poi un espresso rinvio ai contratti collettivi per quel che concerne, tra l’altro, il numero dei rappresentanti da nominare. Infatti, il comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”. 

 

Conseguentemente, si giunge alla conclusione che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avvenire in ogni azienda o unità produttiva, quest’ultima intesa come lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

 

Con riferimento al numero di RLS da designare, le indicazioni sono fissate in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

 

A tal proposito si ricorda che è previsto:

 

– 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

 

– 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

 

– 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. 

 

CCNL Autoferrotranvieri: ultima tranche di Una Tantum con la retribuzione di luglio



Per il personale impiegato in misura almeno all’80% della attività in servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico verrà erogata la 3ª tranche di Una Tantum pari a 280,00 euro al par. 175


Con il verbale di accordo siglato il 17 giugno 2021 Asstra, Anav, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, hanno stabilito che per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all’80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore, verrà erogata nel mese di luglio 2023 la 3ª tranche di un importo Una Tantum pari a 280,00 euro lordi al parametro 175







































































































Livello Importo
Parametro 100 160,00
Parametro 110 176,00
Parametro 116 185,60
Parametro 121 193,60
Parametro 123 196,80
Parametro 129 206,40
Parametro 130 208,00
Parametro 135 216,00
Parametro 138 220,80
Parametro 139 222,40
Parametro 140 224,00
Parametro 143 228,80
Parametro 145 232,00
Parametro 151 241,60
Parametro 153 244,80
Parametro 154 246,40
Parametro 155 248,00
Parametro 158 252,80
Parametro 160 256,00
Parametro 165 264,00
Parametro 170 272,00
Parametro 175 280,00
Parametro 178 284,80
Parametro 180 288,00
Parametro 183 292,80
Parametro 188 300,80
Parametro 190 304,00
Parametro 193 308,80
Parametro 202 323,20
Parametro 205 328,00
Parametro 210 336,00
Parametro 230 368,00
Parametro 250 400,00