Regime fiscale neo residenti


I chiarimenti del Fisco sul regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 febbraio 2022, n. 83)

L’articolo 24-bis del Tuir prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni. L’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la persona fisica ha trasferito la residenza fiscale in Italia o della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero.
Tenuto conto che il contribuente, come sopra evidenziato, esercita l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi riferita all’anno di trasferimento o all’anno successivo a quello di trasferimento, può accadere che il soggetto trasferisca la sua residenza fiscale in Italia con l’intenzione di optare per il regime in esame e che, già nell’anno di acquisizione della residenza nel territorio dello Stato, subisca ritenute in Italia per redditi di fonte estera che percepisce.
L’imposta già ritenuta nell’annualità di trasferimento della residenza può essere utilizzata in compensazione ovvero recuperata presentando istanza di rimborso. L’opzione per il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Tuir. Quest’ultima disposizione stabilisce che «redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». In sostanza, i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con un metodo rovesciato. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir, si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano. Il criterio di collegamento dei compensi percepiti dal lavoratore dipendente, pertanto, è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa, con la conseguenza che risultano imponibili in Italia i soli compensi corrisposti per l’attività lavorativa svolta in Italia. Il reddito di lavoro dipendente prestato al di fuori del territorio italiano, da un soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 24-bis del Tuir, sarà considerato reddito prodotto all’estero. Pertanto, nel caso di un lavoratore dipendente che presti, in tutto o in parte, la sua attività lavorativa all’estero, il reddito imputabile all’attività effettuata all’estero rientrerà nella tassazione sostitutiva forfettaria. Al contrario, il reddito di lavoro dipendente prestato in Italia non rientra tra quelli per i quali si rende applicabile l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir, per cui deve essere assoggettato al regime ordinario dell’Irpef.
Con riferimento alla fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria in relazione ai primi due quesiti, tenuto conto che, come sopra evidenziato, l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della persona fisica, si ritiene che il sostituto d’imposta possa applicare la ritenuta di cui all’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 esclusivamente sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, solo dopo l’esercizio dell’opzione in dichiarazione del dipendente. Tale conclusione è avvalorata da quanto affermato nella circolare n.17/E del 2017, seppur con riferimento ad altre tipologie reddituali, che “una volta esercitata l’opzione”, il soggetto che si avvale dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 24-bis del Tuir può rilasciare un’apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta. Pertanto, le ritenute effettuate dal sostituto d’imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero nel periodo d’imposta per il quale si intende esercitata l’opzione e prima dell’esercizio della stessa, potranno essere recuperate presentando istanza di rimborso nei termini previsti dall’articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Al fine di non applicare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, il sostituto deve richiedere al dipendente la copia della dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso in cui ha esercitato l’opzione e, per ogni anno di rinnovo della stessa, la copia del modello F24 con il quale è stata versata l’imposta sostitutiva. Come stabilito dal Provvedimento, infatti, l’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione stessa o di decadenza dal regime. Con riferimento al terzo quesito, al fine di individuare la quota parte prodotta all’estero e da assoggettare al regime di imposizione sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir occorrerà fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione è stata esercitata nel Paese estero ed il numero totale dei giorni in cui essa è stata fornita, fermo restando che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei. Per quanto riguarda, invece, le giornate di ferie, le festività, i riposi settimanali, nonché gli altri giorni non lavorativi, compresi i giorni di malattia o di infortunio, si ritiene che tali giornate, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorse, rilevano ai fini della determinazione della quota parte di compenso riferibile alle prestazioni svolte in Italia. In merito alla questione su dove debba essere considerato prodotto il reddito nel giorno in cui il dipendente effettua i trasferimenti da o per l’Italia si ritiene che sia sufficiente la presenza fisica in Italia per quel giorno per considerare tale giorno come “giorno lavorativo italiano”. In relazione ai giorni trascorsi all’estero, salvo specifica documentabile comprovante l’effettivo svolgimento all’estero dell’attività lavorativa in argomento, i redditi conseguiti dai dipendenti devono essere considerati come prodotti in Italia, venendo pertanto tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti e restando, quindi, esclusi dall’assoggettamento all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir. Con riferimento al quarto quesito relativo ai bonus che prevedono un’assegnazione del diritto di ricevere gli stessi in un determinato anno (Grant),mentre l’effettiva erogazione avviene solo dopo diversi anni in base alla lunghezza del piano (Vesting) e solo al raggiungimento di determinate performance sia personali che di gruppo, come chiarito nella citata circolare n. 17/E del 2017, al fine di individuare il reddito che si considera prodotto all’estero, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni.
Pertanto, sul punto si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente in relazione all’individuazione del “criterio che preveda il conteggio su tutti i giorni di calendario e non unicamente sui giorni che si ritengono convenzionalmente lavorativi utilizzando pertanto al denominatore 365 giorni annui”. Con riferimento, infine, agli obblighi del sostituto d’imposta, si osserva che ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Istante che corrisponde i redditi di lavoro dipendente deve operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. In capo al sostituto d’imposta sussiste, dunque, un obbligo di effettuare la ritenuta della cui determinazione è responsabile, pertanto, non si ritiene che il sostituto possa essere sollevato da tale responsabilità attraverso un’autocertificazione del lavoratore dei giorni di lavoro prestati all’estero.

Agevolazione aziende agricole montane: formazione progressiva del compendio unico


Ai fini del riconoscimento dell’esenzione da imposta di registro ed ipo-catastale in favore delle aziende agricole montane in relazione all’acquisto di un terreno agricolo, il requisito oggettivo dell’estensione minima del compendio unico può essere integrato con formazione progressiva, stante la “ratio” della normativa volta a favorire l’accorpamento fondiario. (Corte di Cassazione – Ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4416).

La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione da imposta di registro ed ipo-catastale agli atti di acquisto di terreni agricoli in relazione ai quali l’imprenditore agricolo professionale si impegni a costituire un compendio unico con gli altri fondi rustici posseduti, e a coltivarlo o a condurlo direttamente professionale per un periodo di almeno dieci anni.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto l’esenzione, recuperato l’imposta proporzionale di registro ed ipo-catastale.
Su ricorso del contribuente, i giudici tributari hanno disposto l’annullamento dell’atto, rilevando:
– il possesso del requisito soggettivo, la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) già al momento dell’acquisto (risultante dalla certificazione rilasciata dall’Ispettorato Provinciale Agrario, dalle dichiarazioni dei redditi e dalla documentazione Inps);
– l’integrazione del requisito oggettivo, derivante dalla coltivazione diretta del fondo acquistato assieme agli altri fondi rustici posseduti (con reddito prevalente rinveniente dall’attività di agricoltore professionale), dovendo ritenere ammessa l’integrazione del “compendio unico” mediante acquisti progressivi di ulteriori terreni fino al raggiungimento del minimo livello reddituale.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate sostenendo che, ai fini dell’agevolazione, il compendio unico non possa essere costituito “con atti progressivi” fino al raggiungimento del minimo reddituale, e il contribuente non possa fruire dell’esenzione semplicemente “impegnandosI” alla costituzione del compendio unico a prescindere dal possesso attuale dell’estensione di terreno idonea al raggiungimento del minimo di redditività.


In base alla disciplina agevolativa, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dalla normativa europea.
I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro, purché funzionali all’esercizio dell’impresa agricola.


Rispetto alla controversia esaminata, la Corte Suprema ha confermato la decisione dei giudici tributari sulla base delle seguenti osservazioni.
Constatato il possesso del requisito soggettivo di esenzione, costituito dalla qualità di coltivatore diretto o IAP, la costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l’atto di acquisto o trasferimento, ridotti ad 1/6, senza alcuna maggiorazione. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che le disposizioni normative non escludono la possibilità di formazione progressiva della estensione agraria e reddituale suscettibile di integrare il requisito minimo del “compendio unico” e, al contempo, subordinano il riconoscimento del regime fiscale di favore all’impegno in tal senso manifestato in atto dall’acquirente.
Pertanto, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni (esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere) in favore delle aziende agricole montane, il requisito oggettivo dell’estensione minima del compendio unico può essere integrato con formazione progressiva, stante il dato letterale e la “ratio” ispiratrice della normativa, volta a favorire l’accorpamento fondiario. Il beneficio è condizionato, a pena di decadenza, non solo all’impegno del richiedente di costituire un unico compendio immobiliare e di coltivarlo e condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, ma anche alla sussistenza in capo allo stesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo sin dal momento del rogito. Ciò in quanto, diversamente, le evasioni di imposta sarebbero favorite dal procrastinarsi “sine die” del termine per l’acquisizione della capacità professionale idonea ad assicurare al bene un’adeguata produttività, che costituisce “ratio” dell’agevolazione, la cui portata, considerata la natura agevolativa della norma, deve ritenersi di stretta interpretazione.

Credito d’imposta per chi promuove inserimento di neolaureati nel sistema produttivo


Pronte le disposizioni applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo (MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – Decreto 19 novembre 2021, n. 1253)

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ovvero tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
Sono ammissibili al credito d’imposta le donazioni effettuate ai soggetti promotori nella forma di borse di studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, master di I livello, master di II livello e altri corsi formativi, deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell’ambito del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi di studio, ai quali sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari.
Le iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisizione di competenze manageriali devono essere promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche; tali iniziative, laddove erogate da Università pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.
Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al comma precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Al fine di identificare i soggetti titolati ad erogare attività formative ammissibili, all’interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l’Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».
L’agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell’università e della ricerca, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa.
A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al Ministero dell’università e della ricerca ogni iniziativa formativa, deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni effettuate nel 2022, sotto forma di borse di studio, finalizzate all’acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.
Tali comunicazioni dovranno pervenire al Ministero dell’università e della ricerca, per le donazioni ricevute nel 2021, entro il 28 febbraio 2022, e per le donazioni ricevute nel 2022, entro il 28 febbraio 2023. A tal fine, il Ministero dell’università e della ricerca controllerà la conformità dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti. Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisizione di competenze manageriali, il Ministero dell’università e della ricerca emanerà un decreto di individuazione delle imprese che potranno richiedere il credito d’imposta per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento.
Il contributo può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate fino all’importo massimo di 100.000 euro annui, nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio a copertura di iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il limite di spesa annua è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, per le donazioni effettuate nell’anno 2021, e 2023, per le donazioni effettuate nell’anno 2022. Qualora l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente richiesti alle imprese per uno specifico anno solare risultasse superiore alle somme stanziate l’agevolazione verrà riconosciuta integralmente fino all’esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il Ministero dell’università e della ricerca predispone l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione.
L’istanza di accesso deve contenere i seguenti dati: a) elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore; b) ammontare della donazione; c) ammontare del credito d’imposta richiesto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell’università e della ricerca. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Ministero dell’università e della ricerca, pena lo scarto del modello F24.

Emergenza Covid-19: sciolti i dubbi su quarantena e validità Green pass


Forniti chiarimenti sull’aggiornamento delle misure di quarantena e delle validità e durata delle Certificazioni verdi Covid-19, modificati con l’emanazione del D.L. n. 5/2022 (Ministero Interno – circolare 09 febbraio 2022, n. 2814).

In base a quanto previsto dagli aggiornamenti normativi, per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario e che abbiano effettuato la dose di richiamo (c.d. booster), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) viene rilasciata a far data dalla somministrazione della dose booster medesima e non ha termine di validità.


Nei soggetti risultati positivi alla rilevazione del virus SARS-CoV-2 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (seconda dose per i vaccini a doppia somministrazione, dose unica per i vaccini a singola somministrazione) ovvero successivamente all’effettuazione della dose di richiamo (c.d. booster), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) viene rilasciata a decorrere dal l’avvenuta guarigione e non ha termine di validità.


Nei soggetti risultati positivi alla rilevazione del virus SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (per i vaccini a doppia somministrazione), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.


No all’IRAP per l’attività professionale di regista/autore di programmi televisivi


L’attività artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – Sentenza 28 gennaio 2022, n. 2614).

Il contribuente, autore e regista di spettacoli e programmi televisivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso gli avvisi di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato gli importi dovuti a titolo di Irap, oltre che gli interessi e le sanzioni. L’Ufficio aveva fondato gli atti impositivi sull’esistenza di una organizzazione autonoma facente capo allo stesso.
Il ricorrente, che riteneva di non essere soggetto fiscale sottoposto ad Irap, esercitando la propria attività senza disporre di autonoma organizzazione, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Mantova, che con sentenza n. aveva rigettato il ricorso. Anche l’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia era stato rigettato. Nella sentenza ora impugnata dinanzi a questa Corte il giudice regionale, dopo aver respinto l’eccezione di nullità della decisione di primo grado, ha ritenuto che il regista/autore esercitasse la propria attività avvalendosi di una organizzazione complessa per beni strumentali e collaborazione di terzi, di cui era responsabile.
Il ricorrente ha censurato la pronuncia affidandosi ad un unico motivo, cui ha resistito l’Amministrazione finanziaria.
In tema di IRAP, l’attività artistica costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui II contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, presunzione che, al fine del riconoscimento della soggettività passiva al tributo, non è superabile per il mero concorso di cospicui investimenti alla produzione del reddito, quando comunque indispensabili all’esercizio dell’attività artistica, né per il solo fatto che l’esercente si sia avvalso di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, perché in ordine all’accertamento della esistenza di una autonoma organizzazione occorre una indagine estesa alla natura, alla struttura e alla funzione del rapporto collaborativo, indispensabile ad escludere il mero intento agevolativo alle modalità di svolgimento dell’attività professionale.
In base a tale principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente e per l’effetto la sentenza va cassata, con rinvio del processo alla Commissione tributaria regionale della Lombardia perché, in diversa composizione, dovrà procedere ad un nuovo esame.


 

Piano voucher fase 2 per la connettività delle PMI


Pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33, il decreto 23 dicembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, che promuove il Piano voucher fase 2 per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese.

Il Ministero dello sviluppo economico promuove il Piano voucher fase 2, come intervento di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese a fronte dello step change, inteso quale incremento della velocità di connessione, realizzato con qualsiasi tecnologia.
La realizzazione dell’intervento è affidata ad Infratel Italia S.p.a. ad eccezione delle azioni di comunicazione, accompagnamento e valutazione di impatto della misura realizzate dalla Direzione generale servizi di comunicazioni elettroniche, radiodiffusione e postali che può provvedervi anche mediante affidamento a società in house.
Gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020.
Il voucher è destinato solo alle imprese iscritte al registro delle imprese, di dimensione micro, piccola e media, alle quali è erogato un contributo variabile sulla base di diverse caratteristiche della connettività e dei relativi costi, in presenza di step change inteso quale incremento della velocità di connessione secondo le classi di ammissibilità previste dal manuale operativo sulla base dei tre importi di seguito indicati:
a. voucher di fascia A, distinti in A1 e A2: voucher con contributo connettività pari a euro 300, per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi a un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 30 Mbit/s = V < 300 Mbit/s (voucher A1) oppure 300 Mbit/s = V =1 Gbit/s (voucher A2). Per connessioni che offrono V pari ad 1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilevamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia A non sono previste soglie di banda minima garantita. Al finanziamento dei voucher di fascia A viene destinato il 40% delle risorse stanziate distribuito per il 20% a favore dei voucher A1 e per il 20% a favore dei voucher A2;
b. voucher di fascia B: voucher con contributo connettività pari a euro 500, per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 300 Mbit/s = V =1 Gbit/s. Per connessioni che offrono V=1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia B è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 50% delle risorse stanziate;
c. voucher di fascia C: voucher con contributo connettività pari a euro 2.000 per un contratto della durata da un minimo di ventiquattro mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore a 1Gbit/s. Il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia C è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 10% delle risorse stanziate.
I voucher non sono riconosciuti in caso di cambio operatore fra servizi aventi prestazioni analoghe o in caso di meri passaggi di intestazione del contratto nella medesima sede di impresa.
A ciascun beneficiario può essere erogato un solo voucher.
In caso di portabilità è prevista la possibilità di trasferire l’ammontare residuo del voucher.
Il Piano per le imprese avrà durata fino ad esaurimento delle risorse stanziate, comunque non oltre ventiquattro mesi dall’avvio dell’intervento.
Le azioni di analisi di impatto, sono avviate nei sessanta giorni successivi l’avvio dell’intervento e durano per i successivi ventiquattro mesi con riferimento alle azioni di comunicazione e fino ai sei mesi successivi al termine massimo delle erogazioni a favore delle imprese beneficiarie per le azioni relative alla conformità della misura con la normativa sugli Aiuti di Stato ed alle analisi di efficacia della misura.


Bonus borse di studio per corsi di management


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 33/2022), il decreto con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato le disposizioni di attuazione del credito d’imposta in favore delle imprese che finanziano borse di studio per corsi finalizzati allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promossi da università, istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale (decreto 19 novembre 2021, n. 1253)

L’agevolazione


La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 536 a 539, L. n. 178 del 2020) prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che finanziano attraverso borse di studio iniziative formative promosse da università, istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti agli aiuti «de minimis». A tal fine l’aiuto è espresso in termini di equivalente sovvenzione lorda, che coincide con l’importo dell’aiuto se fosse erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Il credito d’imposta è commisurato alle donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, fino all’importo massimo di 100.000 euro annui.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Soggetti beneficiari


Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ovvero tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il credito d’imposta non è riconosciuto alle “imprese in difficoltà”, ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

Attività formative agevolabili


Sono ammissibili al credito d’imposta le donazioni effettuate dai soggetti beneficiari ai soggetti promotori, nella forma di borse di studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, master di I livello, master di II livello e altri corsi formativi, deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell’ambito del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi di studio, ai quali sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari, riconducibili alla sottocategoria ATECO da istituirsi.
Sono ammessi come i soggetti promotori le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata o le scuole di formazione manageriale pubbliche.
Le iniziative erogate da Università pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.
Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli precedenti, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Al fine di identificare i soggetti titolati ad erogare attività formative ammissibili, all’interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l’Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 “Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive”.

Procedura di accesso al beneficio


L’agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa.
A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al MUR ogni iniziativa formativa agevolabile, deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni effettuate nel 2022, sotto forma di borse di studio.
Tali comunicazioni devono pervenire al MUR:
– entro il 28 febbraio 2022, per le donazioni ricevute nel 2021;
– entro il 28 febbraio 2023, per le donazioni ricevute nel 2022.
A tal fine, il MUR controlla la conformità dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti. Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisizione di competenze manageriali, il MUR emana un decreto di individuazione delle imprese che possono richiedere il credito d’imposta per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento.


Il credito d’imposta è concesso, nel limite delle risorse stanziate;
– fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese;
– fino al 90 per cento per le medie imprese;
– fino all’80 per cento per le grandi imprese.
L’importo massimo delle donazioni sul quale è riconosciuto il credito d’imposta è di 100.000 euro annui, nell’anno 2021 o nell’anno 2022.
Il limite di spesa annua previsto per finanziare il credito d’imposta è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 (per le donazioni effettuate nell’anno 2021) e 2023 (per le donazioni effettuate nell’anno 2022).
Qualora l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente richiesti alle imprese per uno specifico anno solare risultasse superiore alle somme stanziate, l’agevolazione verrà riconosciuta integralmente fino all’esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
I soggetti beneficiari, successivamente al decreto del MUR che individua le imprese che possono richiedere il credito d’imposta, formulano al MUR istanza di accesso all’agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi. In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il MUR predispone l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione. Detto elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate prima della comunicazione ai soggetti beneficiari.
L’istanza di accesso all’agevolazione deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con i seguenti dati:
a) elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore;
b) ammontare della donazione;
c) ammontare del credito d’imposta richiesto.

Modalità di fruizione del credito d’imposta


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del MUR. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dal MUR, pena lo scarto del modello F24.
Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l’utilizzazione in compensazione del credito d’imposta è sospesa fino alla data dell’avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.
Il MUR comunica all’Agenzia delle Entrate le eventuali decisioni relative alla sospensione del credito.

Obblighi documentali e dichiarativi


Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta alle imprese, i soggetti promotori devono comunicare al MUR l’esatta denominazione sociale delle imprese donatrici, le donazioni ricevute e i correlati corsi di formazione sostenuti dalle borse di studio attivate a seguito delle donazioni. Tale dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in forma riepilogativa e deve essere accompagnata dalla delibera degli organi accademici competenti e dall’asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti, e fa fede ai fini dell’individuazione delle imprese che possono richiedere il credito d’imposta.
Ai fini dei successivi controlli (di competenza del MUR), il soggetto promotore è tenuto a rendere disponibile, oltre alla relazione illustrativa delle attività svolte:
a) l’asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti, che deve attestare la corrispondenza tra il versamento effettuato dall’impresa a favore del soggetto promotore, le borse di studio attivate e il costo sostenuto dal soggetto promotore a fronte della donazione ricevuta;
b) copia del bonifico effettuato dall’impresa a favore del soggetto promotore in cui nella causale risulti espressamente «versamento effettuato ai sensi dell’art. 1, co. 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo»;
c) la convenzione e la lettera d’intenti sottoscritta tra il soggetto promotore e l’impresa donatrice ai fini della regolazione del rapporto di donazione contenente il numero di borse di studio da attivare, la tipologia del percorso formativo, il programma ditisco, eventuali periodi di tirocinio, i progetti formatici dei tirocini, i docenti del corso, gli esami finali e i lavori di esame finale (project work o tesina) e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell’agevolazione in esame, sottoscritta da ambo le parti e successivamente approvata dai competenti organi accademici di Ateneo;
d) la documentazione di cui al percorso formativo relativa all’avviso in cui vengono riportate le borse di studio finanziate dalle donazioni dell’impresa, al verbale di selezione e di assegnazioni delle borse di studio, al registro presenza, se le lezioni si sono tenute on-line, alla registrazione delle stesse, ai verbali del collegio scientifico e del collegio didattico, ai lavori finali di PW e di tesina, ai verbali degli esami finali e alle attestazioni di frequenza del corso con il rinascimento di n. 60 CFU;
Ai fini dei controlli, il MUR può richiedere, sia ai soggetti promotori che ai soggetti beneficiari, ulteriore documentazione probatoria.

Cause di revoca del credito d’imposta


Il credito d’imposta è revocato dal MUR:
a) nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi;
b) nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
c) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

I chiarimenti del Fisco sul nuovo decreto ACE


I conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non debbano comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria. (Agenzia delle Entrate – Risposta 09 febbraio 2022, n. 82)

Il nuovo decreto ACE (DM MEF 03.08.2017) contiene un elenco di operazioni che il legislatore ha ritenuto potenzialmente elusive, in quanto idonee a realizzare una indebita moltiplicazione del beneficio ACE all’interno dei gruppi societari, attraverso movimentazioni di somme di denaro, effettuate al fine di creare base ACE in capo a più soggetti, a fronte di un’unica immissione di capitale di rischio.
La ratio delle disposizioni in commento è di natura antielusiva e consiste nell’evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Presupposto di tale “indebita moltiplicazione”, anche solo potenziale, è il trasferimento di somme di denaro all’interno del gruppo stesso attraverso cui “creare artificiosamente” base agevolabile ai fini ACE, utilizzando risorse che, in precedenza, hanno già determinato un’agevolazione in capo ad altri soggetti del gruppo.
In tale ottica il Nuovo Decreto ACE prevede espressamente che la variazione in aumento rilevante ai fini ACE (già ridotta per effetto di eventuali conferimenti in denaro operati nel gruppo) debba essere ulteriormente diminuita fino a concorrenza “dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo”.
La norma fa evidentemente riferimento ai “corrispettivi in denaro” che, immessi nel gruppo, potrebbero essere utilizzati al fine di effettuare successivi conferimenti agevolabili.
In tale contesto, con riferimento alla sostanzialmente analoga fattispecie dell’acquisto di partecipazioni nel gruppo, contemplata dal precedente DM 2012 ed attualmente disciplinata dal nuovo DM ACE è stata chiarita l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina antielusiva speciale delle operazioni di acquisto infragruppo di partecipazioni nei casi in cui detto acquisto non si realizzi mediante un contratto di compravendita che preveda la corresponsione di un corrispettivo, ossia di un prezzo in denaro.
Ciò considerato, nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria l’istante ha beneficiato di un conferimento d’azienda che ha previsto l’apporto di un complesso di beni (ramo d”azienda) in capo allo stesso, il quale – in contropartita – ha ceduto una quota di partecipazione nella società conferitaria.
L’operazione ha presupposti simili alla cessione d’azienda con la differenza che in tale specifica operazione non vi è il pagamento di un corrispettivo in denaro ma un equivalente numero di quote nella società in cui si conferisce il complesso.
Tale circostanza (i.e. assenza di un corrispettivo in denaro), sulla base di quanto fin qui considerato, esclude che tale ipotesi possa rientrare, in capo al conferitario, nelle operazioni di acquisto di azienda/ramo d’azienda potenzialmente elusive di cui al nuovo DM ACE.
Ciò poiché in tale operazione (conferimento d’azienda/ramo d’azienda) viene a mancare il presupposto alla base della realizzazione del potenzialmente fenomeno duplicativo che la norma contrasta che, si ricorda, è il trasferimento di somme di denaro, che hanno già incrementato il capitale proprio di chi le ha ricevute, ad altri soggetti del gruppo potenzialmente legittimati ad usare tali somme per porre in essere ulteriori conferimenti in denaro.
Sulla base di quanto sopra osservato, si ritiene che i conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non debbano comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria.

Covid-19: esenzione Iva per il noleggio di tendostrutturre adibite a vaccinazioni


Il noleggio di tendostrutture per ambulatori completi adibiti in parte all’effettuazione di tamponi ed in parte alla somministrazione di vaccini in modalità “drive in”, completi di servizi accessori il tutto per la gestione anti Covid-19, può beneficare del regime di esenzione Iva con diritto a detrazione di cui all’art. 1, co. 453 e 453 della Legge di Bilancio 2021 (Agenzia Entrate – risposta 09 febbraio 2022, n. 81).

L’art. 1, co. 452, L. n. 178/2020 (c.d. legge di Bilancio 2021), ha stabilito che le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, fino al 31 dicembre 2022.


Il successivo comma 453 prevede il medesimo regime di favore per le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.


Le suddette norme richiamate hanno, quindi, introdotto un regime che comporta l’esenzione IVA per le cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro e di vaccini contro il COVID-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali cessioni, con diritto alla detrazione dell’IVA.


Tali disposizioni trovano la loro base giuridica nella Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (c.d. Direttiva Covid), che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE (i.e. Direttiva IVA), al fine di rendere più accessibili i costi della fornitura di vaccini contro il COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro nonché di servizi strettamente connessi a tali dispositivi nell’Unione.


È stata dunque modificata la Direttiva IVA, introducendo nel Titolo VIII, dedicato alle Aliquote, il nuovo articolo 129-bis che concede, in via transitoria, agli Stati membri la possibilità di adottare misure, quali l’aliquota ridotta o l’aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro e per la fornitura di vaccini contro il COVID-19, e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.


Si tratta in particolare di prestazioni di servizi “strettamente connesse” a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili.


Nel caso di specie, l’operazione rilevante ai fini IVA consiste nella locazione dietro corrispettivo di tendostrutture per ambulatori completi, adibiti sia all’effettuazione di tamponi sia per la somministrazione di vaccini in modalità “drive in”, completi di servizi accessori per la gestione anti Covid-19. La successiva messa a disposizione di questi beni avviene a titolo di comodato gratuito, non dunque rilevante ai fini IVA.


In considerazione di ciò, le suddette prestazioni di servizi possono beneficiare del particolare regime di esenzione e quindi essere acquistati in esenzione da IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, co. 1, del Decreto IVA.

Comunicazioni per le attività finanziarie detenute all’estero


Fornite indicazioni sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività (Agenzia delle entrate – Provvedimento 08 febbraio 2022, n. 40601).

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all’estero, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività, l’Agenzia delle entrate individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative.
A seguito dell’attività di analisi, l’Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di misure dirette ad escludere dalla selezione le posizioni relative ai soggetti presumibilmente non tenuti all’adempimento dichiarativo o per i quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.
A tale scopo, per massimizzare l’efficacia della selezione, così da tutelare adeguatamente i contribuenti, l’Agenzia utilizza le informazioni contenute nelle banche dati in suo possesso, incluse quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari.
La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati e gli elementi di cui sopra sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:
– lo Stato estero cha ha trasmesso l’informazione;
– l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
– il numero identificativo del conto;
– l’ammontare del saldo del conto e la valuta in cui è espresso;
– gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro, nonché la relativa valuta in cui sono espressi.