Indennità una tantum autonomi e professionisti e riesame delle domande respinte

I lavoratori destinatari dell’indennità una tantum che si sono visti respingere la domanda per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, possono presentare istanza di riesame seguendo le istruzioni dell’INPS (INPS, messaggio 19 gennaio 2023, n. 317).

Come noto, si tratta dell’indennità una tantum pari a 200 euro in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, successivamente incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, gli aventi diritto abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

 

In considerazione della gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, l’Istituto riporta, in apposito allegato al messaggio in commento, il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori, e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione.

 

Il termine, non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile.

L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.

 

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

 

L’Istituto riepiloga poi i requisiti che i lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, ovvero: a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 (non superiore a 20.000 euro per l’incremento della misura); b) essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti; c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022; d) avere effettuato, entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità; e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022; f) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

 

Si ricorda che, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto, è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1, colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN2).

 

L’INPS precisa che, in sede di istanza di riesame, qualora la domanda sia stata respinta per assenza del requisito di cui alla sopra elencata lettera c), è sufficiente presentare un’autocertificazione.

Fondo Mario Negri: agevolazioni e contributi relativamente all’anno 2023



La contribuzione ordinaria e integrativa dovuta al Fondo Mario Negri dalle aziende e dai dirigenti del terziario


Il Fondo Mario Negri rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. 
L’art. 25 del CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali siglato tra Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia stabilisce la contribuzione ordinaria ed integrativa dovuta al Fondo dalle aziende iscritte e dai relativi dirigenti, anche per l’anno 2023, essendo confermate le aliquote contributive vigenti a partire dal 1° ottobre 2021, nonché la retribuzione convenzionale di riferimento, pari ad euro 59.224,54 annui.
Di seguito la quota di contributo per l’anno 2023.














Contributo Quota 
Ordinario azienda  12,86%
Ordinario dirigente  1%
Integrativo azienda 2,31%

Sono state definite, inoltre, due diverse tipologie di agevolazioni:
Agevolazioni per nuove assunzioni: applicabili ai dirigenti assunti o nominati, a partire dal 21 luglio 2016, entro il 48° anno di età, ovvero ai dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni, per un periodo variabile in funzione dell’età anagrafica del dirigente all’atto della nomina o dell’assunzione.
Agevolazioni sperimentali: applicabili ai dirigenti assunti o nominati dal 1° ottobre 2016, la cui retribuzione lorda non sia superiore a 65.000,00 euro annui, indipendentemente dall’età anagrafica, per un periodo massimo di 3 anni.
Di seguito la quota contributiva per l’anno 2023, in caso di assunzione o nomina di dirigente con accesso alle agevolazioni, fermo restando che la retribuzione convenzionale di riferimento è pari a 59.224,54 euro.
















Agevolazioni per nuove assunzioni
Contributo Quota
Ordinario azienda  12,86%
Ordinario dirigente  1,00%
Integrativo azienda 2,31%















Agevolazioni sperimentali
Contributo Quota
Ordinario azienda  300,00 euro
Ordinario dirigente   
Integrativo azienda  

Regime di “staffetta generazionale”: condizioni e criteri di applicazione

Attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali è possibile, in via facoltativa, realizzare la prestazione di “staffetta generazionale” che persegue finalità di ricambio generazionale nel mondo del lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 17 gennaio 2023, n. 1).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni in merito ai parametri e ai criteri che consentono l’applicazione della prestazione di “staffetta generazionale”, introdotta dall’articolo 12 ter del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 51/2022, come prestazione opzionale e facoltativa che le parti sociali possono prevedere nell’accordo costitutivo o di modifica della disciplina di un Fondo di solidarietà bilaterale. 

 

Il Ministero ribadisce innanzitutto che l’introduzione della prestazione in argomento nella disciplina di un Fondo di solidarietà bilaterale non è obbligatoria, né soggetta a termini decadenziali, essendo rimessa alle valutazioni delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale in sede di costituzione del Fondo di solidarietà o in sede di procedimento di modifica dell’atto istitutivo del Fondo stesso.

 

Finalità della prestazione è quella di favorire le transizioni occupazionali e produttive, assicurandosi il versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia, consentendo per ogni lavoratore in uscita almeno un’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni.

 

Pertanto, i parametri fondamentali, cui le parti sociali devono attenersi al fine di valutare un regime di staffetta generazionale e che saranno oggetto di disamina
nell’ambito del procedimento amministrativo sono:

 

1) previsione in accordo della prestazione, che consiste, a norma di legge, nel versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni;

 

2) previsione in accordo, della necessità di un periodo minimo di assunzione pari a 3 anni dei lavoratori di età non superiore ai 35 anni compiuti;

 

3) previsione in accordo, relativamente al finanziamento della prestazione, che il finanziamento sia totalmente a carico del datore di lavoro e non del Fondo, con un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla nuova tipologia di prestazione.

 

Si precisa che l’assunzione del giovane lavoratore dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, restando però, in quest’ultimo caso, nei limiti anagrafici previsti dalla disciplina normativa (fra i 18 e i 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzante ex articolo 44 del D.Lgs. n. 81/2015). 

In riferimento al parametro della contestualità dell’assunzione del giovane lavoratore, viene chiarito che il termine “contestuale” è da intendersi sia in termini di tempistica che in termini quantitativi, nel senso che, al ricorrere della cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore prossimo al pensionamento, deve corrispondere una nuova assunzione di un lavoratore di età non superiore a 35 anni in sostituzione del lavoratore che cessa il rapporto di lavoro e per un periodo non inferiore a 3 anni.

 

Tuttavia, il Ministero considera conforme alla norma di legge anche un’applicazione della staffetta generazionale in modo articolato, nel senso di prevedere che alcuni lavoratori, ai quali mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata, riducano volontariamente il proprio orario di lavoro giornaliero, consentendo l’assunzione di giovani under 35. In tal caso, infatti, rimarrebbero comunque garantite le condizioni necessarie alla staffetta generazionale, ovvero l’assunzione del giovane lavoratore e la tutela previdenziale di quello prossimo al pensionamento.

 

Conseguentemente, in questa modalità applicativa alternativa dell’istituto in esame, si avrà una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale per il lavoratore che riduce il suo orario lavorativo, con ripercussioni sulla retribuzione e sulla relativa contribuzione, che vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare troverà copertura nell’ambito della nuova prestazione.

La modulazione della staffetta generazionale in questi termini, oltre all’accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione che compie la scelta di ridurre il suo orario di lavoro, deve, inoltre, osservare le eventuali ulteriori condizioni applicate a tale tipologia contrattuale dal CCNL o aziendale concretamente applicato.

 

Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione, sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.

CCNL ICT (Cifa): previsto il premio di performance

A febbraio stabiliti 280,00 euro per i dipendenti di aziende del settore che non hanno nella contrattazione aziendale il premio di performance 

Con il contratto siglato il 20 luglio 2021 tra Cifa e Confsal per i dipendenti delle Aziende operanti nel settore ICT è stato previsto il premio di performance. 
Infatti, le Parti Sociali riconoscono nella “performance” l’insieme dei processi, dei criteri di misurazione e dei sistemi necessari per valutare e gestire le prestazioni del lavoratore e dell’intera organizzazione, nell’ottica del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei prodotti e dei servizi resi, nonché della crescita professionale dei singoli lavoratori, al fine di garantire adeguati livelli di produttività, conseguibili attraverso l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, il riconoscimento di meriti e la valorizzazione delle competenze e dei risultati. A tal proposito, perseguendo l’obiettivo di promuovere un approccio al lavoro più responsabile, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza, i datori di lavoro dovranno prevedere l’individuazione di obiettivi puntuali e misurabili, al fine di consentire un monitoraggio periodico dei risultati della prestazione lavorativa e l’azienda potrà quindi prevedere, in sede di contrattazione individuale o aziendale, appositi premi di performance, da corrispondere al lavoratore al raggiungimento di determinati obiettivi concordati e prefissati.
Le fasi consigliate dalle Parti sono:
– definizione, condivisione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori, condividendoli con i propri collaboratori;
– collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
– monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
– utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
– rendicontazione dei risultati.
Per quanto riguarda gli indicatori applicabili dalle Aziende, in sede di contrattazione individuale o aziendale, le Parti hanno definito i seguenti requisiti:
–  validità: devono misurare effettivamente ciò che si intende misurare;
– osservabilità: devono essere osservabili e misurabili;
–  comprensibilità: devono essere comprensibili a coloro che devono utilizzarli;
– comparabilità: deve essere possibile una comparazione nel tempo (over time) e/o nello spazio (cross section);
– economicità: il costo del monitoraggio dei risultati deve essere sostenibile e conveniente.
Le Parti Sociali hanno stabilito, inoltre, esempi generici di KPI (key performance indicators):
– gestione dei conflitti;
– livello di integrazione delle applicazioni;
– efficacia della politica di sicurezza;
– compliance normativa;
– gestione delle vulnerabilità IT;
– reattività e accuratezza della fornitura di soluzioni;
– soddisfazione del cliente.
Al fine di incentivare la creazione di gruppi di lavoro (team work) e nel rispetto delle strategie e del modello di business adottati dall’azienda, è stata prevista la possibilità di un Premio di Team ed in tal caso, vengono formati gruppi di lavoro, rispettando i criteri di rotazione e volontarietà nella partecipazione agli stessi, dediti al raggiungimento di specifici obiettivi ad essi assegnati.
Il premio di performance sarà erogato entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base della valutazione degli obiettivi raggiunti nell’annualità precedente.
Le Aziende che alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, non abbiano istituito meccanismi premianti attraverso la contrattazione di secondo livello, saranno tenute a corrispondere ad ogni singolo lavoratore una somma annuale pari a 280,00 euro unitamente alle competenze relative alla mensilità di febbraio.
Si specifica che tale somma rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto e non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.

 

 

 

 

 

Fondo Fasie: versamento dei contributi 2023 al Fondo di assistenza sanitaria integrativa



Tariffe, modalità contributive e scadenze di versamento per le Aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo


Con la Circolare n. 1/2023 Industrie Ceramiche, indirizzata a tutte le Aziende del settore, viene indicata la prassi da seguire per un più corretto versamento e conseguente corretta comunicazione di questo, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fondo Fasie.
Nella tabella sottostante sono riportati gli importi dei contributi che le Aziende ed i loro dipendenti dovranno versare per l’anno 2023:


 










Quota azienda
Quota annua Quota dal 1° luglio
140,00 euro 70,00 euro

 




























Quota lavoratore
  Quota annua Quota dal 1° luglio
Opzione standard 140,00 euro 70,00 euro
Opzione standard con iscrizione del/dei familiari 186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

93,00 euro per ogni familiare

186,00 euro per ogni convivente

Opzione extra 295,00 euro 147,50 euro
Opzione extra con iscrizione del/dei familiari 186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

93,00 euro per ogni familiare

186,00 euro per ogni convivente

Opzione plus 705,00 euro 352,50 euro

Di seguito sono invece indicate le modalità di erogazione e comunicazione dei versamenti contributivi.


Regolazione contributo a carico dell’Azienda per gli iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, pari ad euro 140,00, versato per il singolo lavoratore iscritto al Fondo, deve esser corrisposto in un’unica soluzione entro il mese di gennaio 2023. Deve contestualmente esser inviata, una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le varie istruzioni. Il mancato invio di questa, può comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.


Regolazione contributo a carico dell’Azienda per coloro iscritti al Fondo dal 1° luglio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, di un ammontare pari ad euro 70,00 per ogni dipendente iscritto al Fondo dal 1° luglio 2023, deve essere versato in una sola soluzione entro il mese di luglio 2023. In concomitanza, deve esser altresì inviata la distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato compiuto il bonifico, accedendo sempre all’apposita area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le relative istruzioni. Anche qui, il mancato invio può implicare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.


Regolazione contributo a carico del dipendente iscritto al Fondo
Per il contributo a carico del dipendente, sia per la propria quota che per quelle di familiari e/o conviventi iscritti al Fondo come paganti, l’Azienda deve destinare anticipatamente a Fasie, la quota cui è obbligata, in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2023 o entro il 17 luglio 2023, secondo la decorrenza dell’iscrizione. Conseguentemente verranno applicate con cadenza mensile, le trattenute in busta paga del lavoratore iscritto. Contestualmente, deve esser inviata una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico. I file dovranno essere inviati accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le istruzioni. Il mancato invio della distinta di contribuzione, comporta la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

CCNL Panifici: siglato il contratto tra Assipan e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil

Sia per la parte normativa che economica i contenuti dell’accordo sono in linea e coerenti con gli accordi siglati con Fippa e con Fiesa-Confesercenti 

Nei giorni scorsi nella sede nazionale di Confcommercio è stato sottoscritto tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Assipan, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore della panificazione.
La firma dell’accordo, affermano i sindacati di categoria, è un risultato molto significativo alla luce del fatto che, dopo oltre 10 anni, un’importante associazione datoriale, che nel comparto rappresenta un numero considerevole di imprese, rientra nel sistema contrattuale di Fai-Flai-Uila.
Sia per la parte normativa che economica i contenuti dell’accordo sono in linea e coerenti con gli accordi siglati con Fippa e con Fiesa-Confesercenti il 31 maggio scorso.
Nella panificazione attualmente le OO.SS. Fai-Flai-Uila sono firmatarie di tre diversi contratti nazionali con tre associazioni imprenditoriali, nonostante i contenuti degli stessi accordi siano, di fatto, analoghi.
In questo contesto, pertanto, le stesse organizzazioni sindacali hanno annunciano di impegnarsi affinché, a partire dalla prossima tornata contrattuale, si possa aprire un negoziato in un solo tavolo di confronto per giungere alla sigla di un unico Contratto Nazionale con tutte le organizzazioni datoriali, obiettivo che consentirebbe di affrontare in modo più efficace le tematiche del settore.

Trascinamento giornate per i braccianti agricoli: gli adempimenti 

Fornite le indicazioni per ottenere il beneficio previdenziale relativo al 2022 e riconosciuto in taluni casi anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari (INPS, circolare 17 gennaio 2023, n. 5).

L’INPS ha illustrato gli adempimenti delle aziende per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2022. La procedura in questione è necessaria all’ottenimento di un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “Trascinamento di giornate” per i lavoratori agricoli a tempo determinato. Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali, sia assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2022, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali. Il “trascinamento” è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

In particolare, il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2022, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della Legge n. 296/2006. Requisito necessario ai fini del “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.

 

Gli adempimenti delle aziende

 

Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione calamità (Aziende agricole)”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale e fruibile con le consuete modalità di accesso. Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della Legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” – “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto. 

La trasmissione dovrà avvenire entro la data del 24 febbraio 2023 per consentire alle strutture territoriali INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2022.

CCNL Metalmeccanica – Piccola Industria: previsto welfare aziendale entro febbraio 2023

Erogazione del welfare per tutti i dipendenti del settore entro la fine di febbraio

Il CCNL Metalmeccanica-Piccola Industria, sottoscritto il 26 maggio 2021, tra Unionmeccanica, con l’assistenza di Confapi e la Fim-Cisl, la Fiom-Cgil, la Uilm-Uil, ed applicato al personale dipendente addetto alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e alla installazione di impianti Unionmeccanica Confapi, ha previsto, all’art. 52 che, per gli anni 2022, 2023 e 2024, le aziende del settore, dovranno rendere disponibili per il personale impiegato, gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
Tali valori, sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR.
Hanno diritto al welfare, i lavoratori che, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, abbiano: un contratto a tempo indeterminato, oppure un contratto a tempo determinato, avendo però maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre). Ne sono esclusi coloro in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori impiegati a tempo paziale, e comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Inoltre, ai fini dell’applicazione di quanto previsto, le Imprese in collaborazione con la R.s.u., tenuto conto delle esigenze dei dipendenti, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, provvederanno nel dotare, il personale impiegato, di una vasta gamma di beni e servizi.
Vi è da aggiungere che, la Unionmeccanica, la Fim-Fiom e la Uilm, determinano, in seno all’Ente Bilaterale, il sostegno, alle aziende di settore ed ai lavoratori, per la somministrazione di beni e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto. Quanto detto, si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia se derivanti da accordi collettivi, ed in quest’ultimo caso, le Parti firmatarie possono definire i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dall’articolo di cui sopra.
Da ultimo, è bene specificare anche che, tutti i lavoratori, possono destinare i suddetti valori, di anno in anno al Fondo Fondapi secondo le regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinarli all’Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim Fiom, Uilm con il presente CCNL, fermo restando però che, il costo complessivo, di cui l’azienda deve farsi carico, non può superare i 200,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Sanimoda: scadenza contributiva posticipata al 31 gennaio

Dal 9 gennaio è disponibile la nuova Area Riservata per le Aziende 

Sanimoda, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria della Moda, comunica che dal 9 gennaio è disponibile la nuova Area Riservata per le Aziende.
Le aziende già iscritte a Sanimoda dovranno generare una nuova password per accedervi. Per la generazione della nuova password sono necessari:
– il codice fiscale aziendale, e
– l’email indicata nel campo recapiti presso la posizione aziendale su precedente Area riservata (disponibile in consultazione).
Nella prima fase di avvio, la nuova Area riservata avrà funzioni temporaneamente limitate, ma sarà possibile creare fin da subito la distinta contributiva con due modalità:
– caricando il file txt: con l’upload il sistema acquisisce le posizioni dei neo iscritti;
– con la funzione Data entry: permette di cambiare lo stato dei dipendenti e di aggiungere nuovi iscritti. Queste variazioni anagrafiche vengono salvate solo con l’effettiva creazione della distinta.
In questa prima fase le cessazioni dei dipendenti potranno essere acquisite dal sistema unicamente creando la distinta da Data entry. Le distinte create dal 9 gennaio saranno visualizzabili in Area riservata dopo il 20 gennaio.

Se la distinta creata è formalmente corretta, viene inviata una email con modulo di bonifico, mentre se la distinta creata presenta errori, viene inviata una email con la segnalazione delle anomalie.
Inoltre, eventuali bonifici rimasti sulla precedente posizione aziendale e disponibili alla riconciliazione con una distinta, saranno visualizzabili nella nuova Area riservata dopo il 20 gennaio e solo dopo tale data potranno essere impiegati per riconciliarsi alla distinta del trimestre 2023-1.
La scadenza contributiva del 20 gennaio è posticipata al 31 gennaio

CCNL Istituzioni Socio – Assistenziali (Anaste – Confsal): previsti nuovi minimi retributivi



Le parti concordano un aumento contrattuale con effetti dalla sottoscrizione del CCNL


In data 27 dicembre 2022 è stato siglato tra Anaste e Ciu, Snalv Confsal, Confsal, Cse Sanità, Cse Fulscam, Confelp il CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, che ha previsto nuovi minimi retributivi con effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione,  la cui erogazione, comprensiva di eventuali arretrati, sarà effettuata dal primo mese utile.
Tale incremento si dovrà intendere non assorbibile, fatta salva diversa previsione dei contratti individuali di lavoro.









































Livello Minimo
Quadro 2.014,24
10 1.864,82
9 1.790,45
8 1.673,30
7 1.657,55
6 1.604,06
5 1.547,98
4 1.477,10
3s 1.442,05
3 1.406,99
2 1.314,48
1 1.224,94