Comparto sanità, imponibilità contributiva e valutazione TFS/TFR connesse agli incarichi di funzione


Con circolare del 4 novembre 2022, n. 126, l’Inps ha fornito precisazioni sull’imponibilità contributiva, nonché alla valutabilità ai fini dell’erogazione del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, delle voci retributive (indennità) connesse agli incarichi di funzione, di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, del CCNL del comparto Sanità, triennio 2016-2018.

Nel corso del 2018 sono stati siglati i rinnovi dei CCNL, validi per il triennio 2016-2018, riguardanti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. In particolare, il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale del comparto Sanità, che si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, così come individuato dall’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018, firmato in data 13 luglio 2016.
Alla luce del citato articolo del CCNQ, fanno parte di tale aggregazione il personale non dirigente dipendente da: Aziende sanitarie e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1, punto III, del detto CCNQ; Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica – RSA; Agenzie regionali per la protezione ambientale – ARPA; Agenzia per i servizi sanitari regionali – Age.Na.S.; Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP.
L’elemento innovativo del CCNL in questione è dato dalla previsione, nel quadro di una revisione del sistema di classificazione professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale, degli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale), di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, correlati allo svolgimento, per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale (categoria D), di funzioni che prevedano la diretta assunzione di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. Inoltre, sono stati istituiti due profili: per il settore informazione, il profilo di “Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico” e per il settore comunicazione, il profilo di “Specialista della comunicazione istituzionale”.
Sull’ipotesi di CCNL, comparto Sanità, triennio 2016-2018, gli incarichi di organizzazione e professionale, ove istituiti, sono previsti in luogo dei precedenti incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento; essi vengono retribuiti da specifiche indennità, costituenti trattamento economico accessorio, che trovano la provvista finanziaria nei limiti della disponibilità di un apposito fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”. Gli importi di tali indennità, come graduate dalle aziende e dagli enti del comparto, vanno da un valore minimo di € 1.678,48 a un massimo di € 12.000 annui lordi corrisposti in 13 mensilità.


Per i dipendenti pubblici in regime di TFS, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale “indennità premio di servizio” (IPS), l’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, indica la misura del contributo previdenziale e la retribuzione imponibile ai fini contributivi annua di riferimento; la misura del contributo previdenziale, da versarsi con obbligo a carico dell’Amministrazione o Ente datori di lavoro, è pari al 6,10% (di cui il 2,50% di competenza del dipendente) della retribuzione imponibile ai fini contributivi annua considerata all’80%. Quest’ultima, secondo il comma 5 del citato articolo, è costituita esclusivamente da: “stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso”.
Secondo la giurisprudenza costante, la retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui all’articolo 11 della legge n. 152/1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente ivi menzionati, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva riservata a tali emolumenti. Pertanto, ancorché sia stata introdotta la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, per il personale pubblico c.d. contrattualizzato non è consentito all’autonomia negoziale delle Parti, nella stipulazione dei vari CCNL di comparto, introdurre nuove voci retributive con effetti ai fini del TFS; modifiche in tale senso sono da introdursi solo con norme di legge, che hanno la medesima forza giuridica di integrare o abrogare il testo del citato articolo 11.
Per i dipendenti pubblici in regime di TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale del trattamento di fine rapporto, l’articolo 4 dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici, espressamente richiamato dall’articolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, applica i criteri di cui all’articolo 2120 del codice civile, considerando, ai fini della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le seguenti voci: l’intero stipendio tabellare, l’intera indennità integrativa speciale (IIS), la retribuzione individuale di anzianità (RIA), la tredicesima mensilità, nonché altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della previgente normativa (voci retributive utili ai fini IPS).
Il successivo comma 2 dell’articolo 4 del citato Accordo quadro nazionale, inoltre, prevede che ulteriori voci retributive “potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali”; quindi, tali voci contributive possono essere introdotte dalla contrattazione collettiva a condizione che siano espressamente finanziate, in linea con gli obbiettivi della finanza pubblica e indicate come utili ai fini del calcolo del TFR.
A tale proposito, l’Inps, con un messaggio del 2019, aveva precisato le basi della retribuzione imponibile ai fini contributivi e le aliquote contributive applicabili, nonché le modalità della corretta denuncia di tali voci retributive, introducendo modifiche nel tracciato Uniemens – ListaPosPA a partire dalle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2019.
Pertanto, per le voci retributive comuni al TFS, il contributo per il TFR è dovuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista per il TFS; per le aziende ed enti del comparto Sanità, tale contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile calcolata nella misura dell’80% (per una aliquota effettiva pari al 4,88% sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi intera), ed è a totale carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati.
Per le ulteriori voci introdotte dalla contrattazione collettiva, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del citato Accordo quadro nazionale, nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi ai fini TFR, ma non utili ai fini del TFS, sull’ammontare delle stesse è dovuto un contributo, sempre a carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati, da calcolarsi in misura pari all’aliquota di computo del 6,91%.


Relativamente alle voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini della quantificazione del TFS (IPS) e del TFR, per il personale non dirigente con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, alla luce di quanto contenuto nel CCNL, comparto Sanità, per il triennio 2016-2018, l’Istituto previdenziale precisa che: fino al completamento del processo di istituzione e assegnazione degli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale), di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, rimane confermato quanto contenuto nella nota operativa ex Inpdap n. 55 del 10 novembre 2009 e, in particolare, la valutabilità delle voci di seguito elencate.
Ai fini IPS: Stipendio tabellare (per 13 mensilità); RIA (per 13 mensilità); Fascia retributiva superiore (per 13 mensilità); Indennità professionale specifica (per 12 mensilità); Indennità di coordinamento, quota fissa e quota variabile.
Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili anche: Indennità di funzione per posizione organizzativa; Assegni ad personam sia non riassorbibili che riassorbibili, limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio; con l’attribuzione degli incarichi funzionali contemplati dalla disciplina contrattuale in esame, occorre confrontare le voci retributive previste per gli stessi con i principi sopra enunciati per la retribuzione imponibile ai fini TFS (IPS) e TFR. Pertanto, se una nuova voce retributiva, di natura contrattuale, sostituisce (assorbendola in parte) una preesistente voce utile ai fini TFS, per il principio di tassatività, sarà utile ai fini TFS (IPS) e TFR nei limiti dell’assorbimento. Inoltre, la nuova voce retributiva può essere considerata utile per il TFR se risponde ai requisiti sopra evidenziati, ovvero essere espressamente finanziata, in linea con gli obiettivi della finanza pubblica e specificamente indicata dal CCNL come utile ai fine del calcolo del TFR.

Dipendenti della PA: telematizzazione della comunicazione ai fini TFS/TFR

L’Inps fornisce indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, nonché precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva di tale canale per la trasmissione dei dati utili alla liquidazione delle prestazioni previdenziali da parte delle Amministrazioni iscritte (Circolare 04 novembre 2022, n. 125)

A decorrere dal 1° gennaio 2023, in base al processo di trasformazione digitale e tecnologica della pubblica Amministrazione, è previsto l’utilizzo esclusivo degli strumenti digitali per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione del TFS e per lo scambio digitale dei dati nell’ambito delle procedure TFR.
Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.
Il passaggio all’utilizzo esclusivo del canale digitale mira a superare le criticità legate alla trasmissione da parte delle Amministrazioni pubbliche della documentazione cartacea, attraverso i modelli “PL/1”, “350/P” e “TFR/1” per la liquidazione del TFS e del TFR, utilizzando, laddove disponibili, le informazioni presenti su Posizione Assicurativa attraverso le denunce contributive mensili (flusso Uniemens) inviate dalle Amministrazioni.


Per effettuare le attività di seguito indicate le Amministrazioni devono essere abilitate ad accedere attraverso il sito istituzionale dell’INPS, sia alla procedura Nuova Passweb sia alla procedura di Comunicazione di Cessazione TFS.
Per l’abilitazione a Nuova Passweb occorre compilare il modulo “RA011”, mentre per l’abilitazione alla Comunicazione di Cessazione TFS occorre compilare il modulo “RA012”. Entrambi i moduli devono essere inviati alla PEC della Struttura territoriale INPS di competenza.


Nel caso in cui l’Amministrazione, già abilitata con i moduli “RA011” e “RA012”, abbia necessità di lavorare su posizioni assicurative di dipendenti appartenenti a Enti diversi dall’Amministrazione stessa (ad esempio, il Provveditorato che deve lavorare sulle posizioni assicurative di dipendenti di diverse scuole) è possibile richiedere la configurazione come Ente gestore compilando il modulo “RA015”. Tale modulo deve essere inviato alla PEC AbilitazioneEnti.GestionePubblica@postacert.inps.gov.it.

FLUSSO INTEGRATO TRA LA PRESTAZIONE TFS E LA POSIZIONE ASSICURATIVA


Il flusso integrato tra la prestazione TFS e la Posizione Assicurativa è strutturato nelle seguenti fasi:

Fase 1 – Sistemazione della Posizione Assicurativa:
In prima istanza il datore di lavoro è tenuto a verificare la completezza e la correttezza della Posizione Assicurativa ai fini TFS. Tale attività di verifica e sistemazione della Posizione Assicurativa ha l’obiettivo di consolidare i dati giuridici utilizzati per la certificazione e la liquidazione della prestazione TFS.
A tal fine, in ciascun periodo lavorativo utile ai fini TFS deve essere verificata la presenza delle seguenti informazioni:
– Cassa previdenziale e regime di fine servizio;
– corretto tipo impiego e tipo servizio;
– laddove previsto, tipo part-time e percentuale part-time;
– motivo di cessazione sull’ultimo periodo di servizio;
– certificazione e validazione di tutti i periodi utili.
La mancata o l’errata indicazione di tali informazioni comporterà un’erronea valutazione del relativo periodo nel calcolo della prestazione finalizzata sia alla certificazione del TFS cedibile che alla liquidazione dello stesso TFS.


Conseguentemente, in caso di incoerenze o assenza di dati, è necessario che l’Amministrazione interessata proceda a un’attività di sistemazione della Posizione Assicurativa attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto (Nuova Passweb, flusso Uniemens). In particolare, gli elementi di interesse da verificare per un’efficace sistemazione della Posizione Assicurativa ai fini della liquidazione del TFS si riferiscono:
– alle informazioni dei flussi DMA/ListaPosPA con cui si alimenta la Posizione Assicurativa a partire da gennaio 2005;
– alle informazioni previdenziali da sistemare in Posizione Assicurativa relativamente ai periodi ante 2005.

Fase 2 – Inserimento dell’ultimo miglio TFS:
Successivamente alla verifica e alla sistemazione della Posizione Assicurativa, l’Amministrazione deve procedere all’inserimento dell’Ultimo Miglio TFS, utilizzando lo strumento “Nuova Passweb”. L’attività dell’Ultimo Miglio TFS conferma alcuni dati giuridici e consolida i dati economici che, una volta inseriti, saranno utilizzati per la certificazione e la liquidazione della prestazione TFS. Tale inserimento è propedeutico alla successiva fase di Comunicazione di Cessazione TFS.
Le informazioni richieste nell’Ultimo Miglio TFS sono le seguenti:
– “Dati utili”: si tratta di dati giuridici estratti dalla Posizione Assicurativa di cui si chiede conferma al datore di lavoro;
– “Dati retributivi”: si tratta di specifici dati economici di cui si chiede l’inserimento al datore di lavoro in base al comparto di appartenenza.
In fase di apertura del processo di lavorazione “Certificazione Ultimo Miglio ai fini TFS” è necessario valorizzare:
1) la data inizio del servizio ai fini TFS, che coincide con il primo giorno di iscrizione previdenziale ai fini TFS anche nell’eventualità che tale data si riferisca a un rapporto di lavoro con un diverso datore di lavoro;
2) la data di fine servizio ai fini TFS, che può coincidere con:
– il giorno della cessazione definitiva dal servizio se il dipendente cessa in regime TFS;
– l’ultimo giorno di servizio prestato in regime TFS allorché il dipendente, dal giorno successivo a tale data, ha aderito a un fondo di previdenza complementare optando per il regime TFR;
– l’ultimo giorno in regime TFS allorché il dipendente, dal giorno successivo a tale data, transita in ausiliaria.
L’attività di “Certificazione dell’Ultimo Miglio ai fini TFS”, a seguito dell’avvenuta sistemazione, consiste nell’inserimento di alcuni dati necessari all’elaborazione del TFS. L’inserimento di tali dati è suddiviso in due folder: Dati utili e Dati retributivi.
I “Dati utili” sono i principali dati giuridici di riferimento sull’intero periodo oggetto di liquidazione/certificazione del TFS cedibile. Si tratta di:
a) data inizio: è la data di inizio del periodo lavorativo in regime TFS presente in Posizione Assicurativa;
b) data fine: è la data dell’ultimo giorno di servizio in regime TFS;
c) motivo di cessazione: è il motivo di cessazione di riferimento per la liquidazione/certificazione TFS cedibile in essere alla data fine;
d) contratto: è il contratto di lavoro in essere alla data fine;
e) qualifica: è la qualifica in essere alla data fine.
L’inserimento dei dati sopra indicati e la selezione del flag, con la quale l’Amministrazione dichiara che tali dati sono coerenti con quanto indicato nel flusso Uniemens/ListaPosPA, sono obbligatori.


I “Dati retributivi” sono gli importi annualizzati degli emolumenti relativi alle voci stipendiali utili ai fini TFS nel comparto di riferimento del dipendente, che dovrà essere opportunamente selezionato, come richiesto dalla procedura. In particolare:
– per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa ex Enpas, occorre inserire l’ultima retribuzione annualizzata con riferimento alle voci utili ai fini TFS, senza considerare la tredicesima mensilità che verrà calcolata in automatico dal gestionale TFS;
– per i dipendenti degli Enti locali e del comparto Sanità, iscritti alla Cassa ex Inadel, occorre inserire la retribuzione utile con riferimento agli ultimi dodici mesi di effettivo servizio, senza considerare la tredicesima mensilità che dovrà essere indicata nell’apposito campo.
A questo punto occorre procedere alla chiusura del processo e alla relativa approvazione. L’approvazione dei dati di Ultimo Miglio TFS li rende disponibili nella fase successiva di Comunicazione di Cessazione TFS.
La presenza di una Posizione Assicurativa consolidata dall’erogazione di una prestazione pensionistica, non impedisce la compilazione e l’invio dell’Ultimo Miglio TFS.

Fase 3 – Comunicazione di cessazione TFS:
La Comunicazione di Cessazione TFS sostituisce i modelli “PL/1” e “350/P” e consente all’Amministrazione di comunicare alla Struttura territoriale INPS competente ulteriori dati non presenti in Posizione Assicurativa e non comunicati con l’Ultimo Miglio TFS, anche essi utili ai fini del calcolo del TFS. Il servizio online da utilizzare per tale adempimento, denominato Comunicazione di Cessazione TFS, è disponibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it).
Con l’invio della Comunicazione di Cessazione TFS la Struttura territoriale INPS competente dispone degli elementi utili per avviare la procedura di calcolo della prestazione.
Le principali informazioni che l’Amministrazione deve comunicare, inserendole nelle apposite sezioni, sono le seguenti:
– stato di pagamento dei riscatti TFS presenti negli archivi INPS;
– documentazione (da allegare) per riscatti TFS non presenti negli archivi INPS;
– dati relativi ai periodi di servizio prestati presso Enti non iscritti ai fini previdenziali all’INPS (in particolare nei casi di passaggio per mobilità o periodi presso Enti soppressi);
– dati relativi ai benefici di legge di cui ha usufruito l’scritto e che comportano riflessi nella liquidazione/certificazione del TFS cedibile (ad esempio, quelli relativi al servizio militare di leva di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958);
– ulteriori allegati utili alla Struttura territoriale INPS competente per la corretta valutazione del TFS. Con particolare riferimento ai periodi antecedenti al ruolo, per i dipendenti statali iscritti alla Cassa ex Enpas è sempre obbligatorio l’invio dello stato di servizio a corredo dei dati necessari all’elaborazione del TFS (indennità di buonuscita). Costituisce buona prassi, anche nel caso dei dipendenti degli Enti iscritti alla Cassa ex Inadel, inviare in allegato gli atti fondamentali di costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione, con riguardo alla prima assunzione in ruolo e alle eventuali precedenti assunzioni non di ruolo, allo scopo di evitare supplementi istruttori da parte della Struttura territoriale INPS competente, volti a chiarire iscrizioni dubbie.
Compilata la Comunicazione di Cessazione TFS, tramite la medesima procedura, l’Amministrazione può procedere all’invio della stessa, che verrà, quindi, protocollata presso la Struttura territoriale INPS competente alla definizione della relativa pratica. La Comunicazione di Cessazione TFS inviata dall’Amministrazione all’INPS risulta visualizzabile e consultabile dall’interessato sul portale dell’INPS (www.inps.it) accedendo al Cassetto previdenziale del contribuente.

Fase 4 – Calcolo del TFS:
A seguito dell’impianto della pratica TFS, l’operatore INPS prosegue con la procedura di calcolo della prestazione TFS che utilizza i dati giuridici ed economici predisposti nelle fasi illustrate in precedenza, attraverso la sistemazione della Posizione Assicurativa, l’inserimento dell’Ultimo Miglio TFS e l’invio della Comunicazione di Cessazione TFS da parte dell’Amministrazione interessata.

Fase 5 – Certificazione TFS cedibile/Liquidazione TFS:
Il calcolo del TFS è propedeutico alle seguenti due tipologie di richieste:
– predisposizione della certificazione del TFS cedibile in caso di domanda di cessione, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
– predisposizione della liquidazione del TFS da parte dell’INPS all’atto della decorrenza dei termini di pagamento della prestazione.

Fase 6 – Riliquidazioni TFS:
Effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni dei dati presenti su Posizione Assicurativa, sull’Ultimo miglio TFS e sulla Comunicazione di Cessazione TFS potrebbero dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione.
Con riferimento alle variazioni che intercorrono prima del pagamento della prima liquidazione TFS, la comunicazione è effettuata nel modo seguente:
– se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS si procede esclusivamente a sistemare in modo opportuno la Posizione Assicurativa;
– se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS si deve esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito;
– se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS si deve unicamente inviare, con lo stesso strumento, un nuovo modello di prima liquidazione. Tale invio è necessario se alla base della richiesta non c’è una variazione economica e/o giuridica, ma l’Ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori dati specifici (ad esempio, riscatto non presente nelle banche dati, periodi di servizio Enti in convenzione/soppressi o periodi di mobilità, benefici di legge, ecc.);
– se invece le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti è necessario eseguire le conseguenti operazioni.


Con riferimento alle variazioni che intercorrono dopo il pagamento della prima liquidazione TFS la comunicazione è effettuata nel modo seguente:
– se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS si provvede esclusivamente alla sistemazione della Posizione Assicurativa;
– se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS è necessario esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito;
– se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS si deve unicamente inviare, con lo stesso strumento, un modello di riliquidazione. Tale invio è necessario se alla base della richiesta non c’è una variazione economica e/o giuridica, ma l’ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori dati specifici (ad esempio, riscatto non presente nelle banche dati, periodi di servizio Enti in convenzione/soppressi o periodi di mobilità, benefici di legge, ecc.);
– se le variazioni riguardano entrambe le ultime due tipologie di dati si deve procedere sia alla certificazione dell’Ultimo Miglio TFS, con la conseguente modifica dei dati di Ultimo Miglio TFS, sia alla Comunicazione di Cessazione TFS, con il conseguente invio del modello di riliquidazione;
– se, invece, le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti è necessario eseguire le conseguenti operazioni.


DIRIGENTI ZOOTECNICI: nuovi minimi



Nuovi minimi retributivi, con decorrenza novembre 2022, per i Dirigenti e dei Direttori delle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici.


Dal 1° novembre 2022 decorrono i nuovi minimi retributivi previsti dal rinnovo del CCNL che disciplina i rapporti di lavoro subordinato tra le Associazioni, Enti e Consorzi zootecnici in genere.












Qualifica

Minimo retributivo

Dirigente 3.459,87
DQ 2.315,76
DA 2.232,65


Il suddetto rinnovo ha considerato il profilo professionale del Direttore di Area, le cui funzioni sono svolte in relazione all’Area o alle Aree di attività assegnate mentre la responsabilità attribuita può essere in riferimento direttamente agli Organi Statutari oppure al Direttore dirigente o al Direttore quadro.
ll Direttore di Area ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie retribuito pari a 30 giorni lavorativi e dalla data di assunzione, ha diritto ad un massimo di dieci aumenti periodici, ciascuno dei quali, maturato per ogni biennio di effettivo servizio, corrisponde all’importo di Euro 52,79.

Comparto Sanità Pubblica 2019-2021: ratificato il nuovo accordo



Firmato definitivamente il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019/2021.


Il nuovo CCNL prevede un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.


In merito al trattamento economico, l’accordo riconosce – a decorrere dall’1/1/2021 – un incremento medio a regime degli stipendi tabellari di 91 euro medi per 13 mesi ed una rivalutazione dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa di 12 euro mese per 13 mensilità


A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare



















































































































































































































































































































































 

POSIZIONE ECONOMICA

RETRIBUZIONE MENSILE LORDA CCNL 2016-2018

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Elemento Perequativo

Professionisti della salute e funzionari     2019 2020 2021  
Ds6 2.571,79 20,10 41,70 98,10 42,84
Ds5 2.469,96 19,30 40,10 94,20 42,84
Ds4 2.395,74 18,70 38,90 91,40 64,20
Ds3 2.324,49 18,20 37,70 88,60 53,52
Ds2 2.238,51 17,50 36,30 85,40 85,56
Ds1 2.155,02 16,80 35,00 82,20 117,72
Ds 2.073,65 16,20 33,60 79,10 149,76
D6 2.332,51 18,20 37,80 88,90 96,24
D5 2.251,04 17,60 36,50 85,80 128,40
D4 2.185,45 17,10 35,50 83,30 106,92
D3 2.121,20 16,60 34,40 80,90 128,40
D2 2.057,44 16,10 33,40 78,50 149,76
D1 1.993,30 15,60 32,30 76,00 181,80
D 1.922,87 15,00 31,20 73,30 203,28
Assistenti          
C5 2.147,19 16,80 34,80 81,90 117,72
C4 2.048,20 16,00 33,20 78,50 160,44
C3 1.953,81 15,30 31,70 74,50 192,60
C2 1.889,56 14,80 30,70 72,10 214,26
C1 1.825,90 14,30 29,60 69,60 213,96
C 1.770,90 13,80 28,70 67,50 235,32
Operatori          
Bs5 1.851,44 14,50 30,00 70,60 203,28
Bs4 1.791,98 14,00 29,10 68,30 224,64
Bs3 l./34,39 13,60 28,10 66,10 246,00
Bs2 1.699,65 13,30 27,60 64,80 256,68
Bs1 1.650,88 12,90 26,80 63,00 278,16
Bs 1.600,82 12,50 26,00 61,00 278,16
Personale di supporto          
B5 1.734,92 13,60 28,10 66,20 246,00
B4 1.699,49 13,30 27,60 64,80 256,68
B3 1.664,87 13,00 27,00 63,50 246,00
B2 1.635,76 12,80 26,50 62,40 256,68
B1 1.589,42 12,40 25,80 60,60 278,16
B 1.545,05 12,10 25,10 58,90 278,16
A5 1.583,98 12,40 25,70 60,40 267,48
A4 1.557,29 12,20 25,30 59,40 278,16
A3 1.531,03 12,00 24,80 58,40 288,84
A2 1.507,95 11,80 24,50 57,50 299,52
A1 1.469,39 11,50 23,80 56,00 310,20
A 1.429,75 11,20 23,20 54,50 320,88

































































































































































































Posizione economica

Aumento Mensile Lordo Nuovo

CCNL 2019-2021  (comprensivo


Lordo  di Elemento Mensile Perequativo)  (per 13 mensilità)

Nuovo tabellare lordo mensile (per 13 mensilità) comprensivo dell’elemento perequativo dall’1/11/2022

Arretrati al 31.10.2022


al netto dell’IVC già percepita (per 13 mensilità)

Ds6 101,67 € 2.673,46 € 2.256,30 €
Ds5 97,77 € 2.567,73 € 2.166,60 €
Ds4 96,75 € 2.492,49 € 2.102,20 €
Ds3 93,06 € 2.417,55 € 2.037,80 €
Ds2 92,53 € 2.331,04 € 1.964,20 €
Ds1 92,01 € 2.247,03 € 1.890,60 €
Ds 91,57 € 2.165,23 € 1.819,30 €
D6 96,92 € 2.429,43 € 2.044,70 €
D5 96,50 € 2.347,54 € 1.973,40 €
D4 92,21 € 2.277,66 € 1.915,90 €
D3 91,60 € 2.212,80 € 1.860,70 €
D2 90,98 € 2.148,42 € 1.805,50 €
D1 91,15 € 2.084,45 € 1.748,00 €
D 90,24 € 2.013,11 € 1.685,90 €
C5 91,71 € 2.238,90 € 1.883,70 €
C4 91,47 € 2.139,67 € 1.805,50 €
C3 90,55 € 2.044,36 € 1.713,50 €
C2 89,93 € 1.979,49 € 1.658,30 €
C1 87,43 € 1.913,33 € 1.600,80 €
C 87,11 € 1.858,01 € 1.552,50 €
Bs5 87,54 € 1.938,98 € 1.623,80 €
Bs4 87,02 € 1.879,00 € 1.570,90 €
Bs3 86,60 € 1.820,99 € 1.520,30 €
Bs2 86,19 € 1.785,84 € 1.490,40 €
Bs1 86,18 € 1.737,06 € 1.449,00 €
Bs 84,18 € 1.685,00 € 1.403,00 €
B5 86,70 € 1.821,62 € 1.522,60 €
B4 86,19 € 1.785,68 € 1.490,40 €
B3 84,00 € 1.748,87 € 1.460,50 €
B2 83,79 € 1.719,55 € 1.435,20 €
B1 83,77 € 1.673,20 € 1.393,80 €
B 82,08 € 1.627,13 € 1.354,70 €
A5 82,69 € 1.666,67 € 1.389,20 €
A4 82,58 € 1.639,87 € 1.366,20 €
A3 82,47 € 1.613,50 € 1.343,20 €
A2 82,46 € 1.590,41 € 1.322,50 €
A1 81,85 € 1.551,24 € 1.288,00 €
A 81,24 € 1.510,99 € 1.253,50 €


Al fine di valorizzare il ruolo di alcuni specifici profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, il contratto, in applicazione di alcune disposizioni previste nelle ultime due leggi di bilancio, istituisce l’indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, l’indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e socio-sanitario ed una specifica indennità destinata al personale operante nei servizi di pronto soccorso.
































































































































































Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 – Legge 178/2020)

Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 – Legge 178/2020)

Totale arretrati – Nuove indennità al 31/10/2022

Totale arretrati – Nuove indennità al 31/10/2022

Posizione economica

Infermieristica*

Tutela del Malato**

Infermieristica dal 1.1.2021

Tutela del Malato dal 1.1.2021

Ds6 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds5 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds4 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds3 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds2 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds1 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D6 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D5 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D4 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D3 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D2 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D1 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
C5 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C4 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C3 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C2 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C1 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
Bs5 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs4 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs3 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs2 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs1 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €

Incremento di sanzioni e interessi di rateazione su premi e accessori Inail

Per effetto dell’incremento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono aumentate rispettivamente all’8 e 7,50 per cento (INAIL – Circolare 28 ottobre 2022, n. 41)

A decorrere dal 2 novembre 2022, la BCE ha aumentato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) dall’1,25 per cento al 2 per cento.
Considerato che la determinazione delle sanzioni civili e degli interessi per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori dovuti all’Inail sono influenzate dal predetto tasso, a decorrere dal 2 novembre 2022 sono applicate nella seguente misura:
– 8,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
– 7,50% misura delle sanzioni civili.

RATEAZIONI DEI DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI E ACCESSORI


Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 2 novembre 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’8,00%.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

SANZIONI CIVILI


Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In applicazione della decisione di politica monetaria della BCE, a decorrere dal 2 novembre 2022 si applica un tasso pari al 7,50% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

SANZIONI CIVILI IN MISURA RIDOTTA NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI


Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL ha previsto che:
– in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.);
– in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.
L’INAIL ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.
Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’1,25%, a decorrere dal 2 novembre 2022, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

Fondo nuove competenze: nuove risorse


Rifinanziato il Fondo per le nuove competenze per le intese di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e finalizzate a percorsi formativi dei lavoratori da realizzarsi anche nel 2023.

La parte dell’orario di lavoro che a seguito delle intese in parola è finalizzata a percorsi formativi è finanziata dalle risorse del Fondo secondo le seguenti modalità: a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal Fondo per un ammontare pari al 60 per cento del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard; b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria; c) la quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) è pari al 100% in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione dell’orario normale di lavoro, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda.
Al fine della presentazione dell’istanza di accesso al Fondo, i datori di lavoro identificano in sede di intesa la necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi: a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali; b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili; c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque; d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale; e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica; f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Accedono altresì al Fondo i datori di lavoro che identificano in sede di intesa un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
I progetti formativi sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs.13/2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati. In presenza di bisogni specifici che rendano opportuno erogare servizi formativi non direttamente riferibili a qualificazioni ricomprese nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, questi dovranno esitare almeno in un’attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi delle Linee Guida di cui al citato DM 5 gennaio 2021, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o, in assenza e nelle more di un ampliamento delle stesse, con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili.
I progetti formativi hanno una durata minima di 40 ore per ciascun lavoratore coinvolto e massima di 200 ore.
L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali secondo la disciplina da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi. A tal fine, i Fondi paritetici che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi di cui al presente articolo inviano apposita comunicazione all’ANPAL entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. ANPAL e i Fondi paritetici partecipanti individuano modalità di scambio delle informazioni sui progetti formativi e sui lavoratori individuati dal datore di lavoro in sede di istanza di accesso al Fondo, volti a semplificare gli adempimenti in capo ai datori di lavoro. ANPAL e i Fondi paritetici individuano altresì modalità di scambio delle informazioni sugli esiti della formazione erogata e dell’attività di verifica svolta.
In caso il datore di lavoro non aderisca a Fondi paritetici interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze ai sensi del comma 4 ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscono il finanziamento dei Fondi di cui al comma 4, resta fermo che la formazione è erogata con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale, anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali
L’impresa che presenta istanza di accesso al Fondo non può essere soggetto erogatore della formazione (DM 22 settembre 2022).

Obbligo di repéchage: rilevano le mansioni assegnate di fatto al lavoratore


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20 ottobre 2022, n. 30950, ha affermato che, in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repéchage impone al datore di lavoro di verificare l’assenza di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte.

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro, sul rilievo che le mansioni di responsabile di filiale, cui di fatto era assegnato, non erano state soppresse ma trasferite alla sede centrale.


Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava alla società di reintegrare il dipendente, riconoscendo, inoltre, a questi il diritto ad essere inquadrato nel superiore livello del c.c.n.l., con conseguente condanna della datrice a corrispondergli la somma maturata a titolo di differenze retributive.


La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado quanto al superiore inquadramento riconosciuto ed alle differenze retributive spettanti al lavoratore, ma dichiarava legittimo il licenziamento intimato.
I giudici del gravame, in particolare, accertavano che il datore di lavoro aveva dato la prova dell’impossibilità di repéchage con riguardo all’inquadramento rivestito all’atto del licenziamento, osservando che il diverso inquadramento risultava essere successivo allo stesso, e concludevano per l’insussistenza di posizioni utili cui riassegnare il lavoratore.


La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal dipendente, osservando che la Corte territoriale contraddittoriamente prima aveva riconosciuto al lavoratore di aver svolto mansioni riconducibili ad un determinato, e superiore, profilo professionale e poi non ne aveva tenuto conto nel verificare in concreto l’esistenza di possibilità di ricollocamento in azienda dello stesso, in relazione all’avvenuta soppressione di una posizione lavorativa di cui, pur formalmente assegnatovi, non svolgeva di fatto i compiti.
La Corte, invero, nel verificare la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro ed in relazione all’accertata impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore, avrebbe dovuto verificare l’assenza in azienda di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte.
A riguardo il Collegio non ha mancato di evidenziare che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, devono ricorrere sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi; ma anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.


Cassa Edile di Belluno: nuova contribuzione



4 NOV 2022 Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Belluno, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022


La Cassa Edile della provincia di Belluno, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022










































































 

Contributi

Totale (%)

Quota contributiva Impresa (%)

Quota contributiva Lavoratore (%)

1. Contributo funz. Cassa Edile 2,250 1,875 0,375
2. Contributo gestione Fondi attività non caratteristica 0,150 0,150
3. Anzianità Professionale Edile 3,980 3,980
4. Contributo vestiario 0,250 0,250
5. Contributo Osservatorio 0,145 0,145
6. Quote adesione contrattuale (prov.+naz.) 1,520 0,650 0,870
7. Contributo Fondo prepensionamenti 0,200 0,200
8. Contributo funzionamento A.S.C. 0,055 0,055
9. Contributo Formazione Professionale e Sicurezza C.F.S. 1,250 1,250
TOTALE CONTRIBUTI CASSA EDILE 9,800 8,555 1,245
     
10. Contributo Fondo Incentivo all’occupazione

(calcolato sulle ore effettivamente lavorate)

0,100 0,100  


Inoltre:
– SANEDIL Operai: 0,60% a carico ditta


– SANEDIL Impiegati: 0,26% a carico ditta

Legittimo il licenziamento del docente che intrattiene una relazione con l’alunna minore


È legittimo il licenziamento irrogato al docente che, intrattenendo una relazione sentimentale con un’alunna minore, abbia compiuto una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa (Corte di Cassazione, Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30955).


La Suprema Corte ha confermato la legittimità del provvedimento disciplinare di destituzione e di esclusione dall’accesso futuro a qualsiasi forma di pubblico impiego nei confronti di un docente, per aver intrattenuto una relazione sentimentale e sessuale con un’alunna minorenne.
La Corte territoriale aveva rigettato il motivo d’appello con il quale il docente aveva lamentato la mancanza di proporzionalità, ragionevolezza o congruità della sanzione irrogata.


I giudici del gravame, in particolare, avevano evidenziato che le circostanze addotte a sostegno della pretesa tenuità degli addebiti, ossia il fatto che l’alunna avesse compiuto la maggiore età nello stesso anno scolastico, che la madre fosse consapevole della relazione, che la relazione fosse scaturita da un iniziale interessamento della minore, che quest’ultima fosse consenziente e ricambiasse i sentimenti del docente, non fossero idonee a suffragare la tesi difensiva.
Il disvalore delle condotte emergeva in tutta la sua gravità considerando, da un lato, il ruolo di responsabilità e la funzione educativa assegnati all’insegnante e, dall’altro, il fatto che gli studenti a lui affidati attraversavano un’età obiettivamente critica sotto il profilo dello sviluppo della personalità e delle modalità di interazione sociale.


Instaurare una relazione sentimentale e sessuale con un’alunna, tanto più se minorenne, significava venir meno in modo radicale ai doveri ed alle responsabilità insiti nel ruolo di docente e disvelava la totale incapacità di discernere la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale.Tanto si rfletteva sul rapporto fiduciario con l’amministrazione scolastica, pregiudicandolo in modo irreparabile.
Per queste ragioni, secondo i giudici di merito, le condotte erano oggettivamente inscindibili dal ruolo di docente e dai compiti formativi ed educativi e la sanzione della destituzione era, dunque, congrua e proporzionata alla gravità dei fatti commessi.


Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal docente ed esente da censure la decisone impugnata.
Nel caso sottoposto ad esame, invero, la Corte territoriale aveva correttamente operato un giudizio di sussunzione della condotta nell’ambito dell’uno o degli altri illeciti previsti dal Codice disciplinare, ritenendo integrata l’ ipotesi di atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti la funzione, illecito sanzionato con la destituzione. La condotta addebitata configurava una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa, in quanto direttamente legata alla qualità del ricorrente di docente nella classe cui apparteneva l’alunna minorenne.
Il giudice del merito, all’esito del giudizio di sussunzione, aveva verificato la gravità della violazione dal punto di vista concreto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto rilevanti; il giudizio di proporzionalità era stato operato valorizzando a tal fine:


– l’età minore della alunna;


– la durata della relazione;


– il fatto che essa fosse stata riallacciata dopo l’intervento della madre dell’allieva;


– la consumazione di rapporti sessuali.
Erano stati, pertanto, considerati tanto l’oggettiva gravità della condotta quanto la volontarietà del comportamento del docente.


Opzione per il mantenimento dell’iscrizione alla cassa per i professionisti assunti dalla PA


Il DM 2 settembre 2022 – pubblicato nella G.U. 2 novembre 2022, n. 256 – disciplina l’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione.


Le disposizioni si applicano ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni.
I professionisti sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell’INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato.
All’atto dell’assunzione presso la PA, i professionisti medesimi devono comunicare all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i successivi 30 giorni tramite PEC, sia dell’accettazione dell’incarico che della volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso l’ente previdenziale di diritto privato.
Nell’ipotesi di opzione per il non mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato, l’ente sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA non è dovuto all’ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all’iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all’ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi.
Al termine del periodo di lavoro presso l’amministrazione pubblica, il professionista potrà effettuare il ricongiungimento presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del periodo assicurativo maturato all’INPS – Gestione ex INPDAP. Il montante contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e viene conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale individuale, senza oneri a carico del professionista o dell’ente stesso.
Laddove l’ordinamento dell’ente previdenziale di diritto privato non preveda esclusivamente l’adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, il montante contributivo trasferito costituisce la riserva matematica per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali in base a specifiche modalità definite dall’ente stesso con apposito provvedimento da sottoporre alla vigilanza ministeriale.
In caso di opzione per il mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, il medesimo ente non sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente.
Il mantenimento della posizione assicurativa presso l’ente previdenziale di diritto privato di categoria comporta il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal relativo ordinamento.
E’ dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall’ente previdenziale di diritto privato. Non è dovuta la contribuzione per l’indennità di maternità in quanto la relativa copertura è assicurata dall’INPS-Gestione separata ex INPDAP.
Il professionista non può ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall’INPS e dall’ente previdenziale di diritto privato e, all’atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in questione, i professionisti che risultino alla predetta data già assunti dalle pubbliche amministrazioni, comunicano all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato.
Nel caso in cui l’ordinamento di un ente previdenziale di diritto privato già preveda la possibilità per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all’attività come dipendente, il professionista, può optare per tale regime, in alternativa a quello previsto dal presente decreto, comunicandolo all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e all’Amministrazione pubblica datore nei termini citati. Si applica in questo caso la regolamentazione contributiva già applicata ai professionisti lavoratori dipendenti già iscritti all’ente previdenziale di diritto privato.