CCNL Alimentari – Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo

Aumento del salario, riduzione dell’orario di lavoro e contrasto alla precarietà tra i temi trattati

Il 31 maggio è stata approvata dai delegati di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil la piattaforma per il rinnovo del CCNL Alimentari-Industria, in scadenza il prossimo 30 novembre, che interesserà oltre 450 mila lavoratori del settore.
Dal punto di vista economico, è stata confermata una proposta di aumento salariale, 300,00 euro di cui 270,00 euro, a parametro 137, di aumento sul TEM e 70,00 euro sullo IAR (Incremento aggiuntivo della retribuzione), con l’obiettivo di adeguare i salari all’aumento del costo della vita.
Previsti, inoltre, 40,00 euro di aumento per il trattamento economico, in caso di mancata contrattazione di secondo livello.
Di notevole rilievo, inoltre, la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 a 36 ore, a parità di salario, al fine di rispondere ai tempi più frenetici e ad una maggiore conciliazione vita-lavoro.
Altri temi oggetto della piattaforma sono il contrasto alla precarietà, anche attraverso la limitazione del ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato, la revisione del sistema di classificazione nazionale e la valorizzazione della formazione.

CCNL Scuola Pubblica: è confronto sull’Alta Formazione Artistica e Musicale

Settimo di incontro dedicato al comparto Istruzione e Ricerca

Durante l’ultimo incontro, si è tanto dibattuto sull’utilizzo delle risorse aggiuntive pari ad euro 8,5 milioni elargiti con la Legge di Bilancio 2022.
In tale occasione, l’Aran ha proposto l’attribuzione di queste risorse a tutto il personale andando ad incrementare così la retribuzione professionale docente (Rpd), il compenso individuale accessorio (Cia) del personale Tecnico-Amministrativo, l’indennità di amministrazione parte fissa per il personale Ep. Al contrario, non ha accolto la proposta di istituire un’indennità specifica di alta formazione da assegnare ai lavoratori delle istituzioni Afam, tenendo anche in considerazione i profondi cambiamenti in tale settore.
L’Aran ha giustificato la sua contrarietà, rapportandosi alla scarsità delle risorse e alla necessità di evitare complicazioni dal punto di vista stipendiale.
Si indicano pertanto, le proposte da questa avanzate:
1) incremento medio pari ad euro 50,00 per 13 mensilità;
2) incremento medio della retribuzione professionale docente di euro 59,52 per 13 mensilità così suddiviso
euro 50,06 per la fascia 0-14 anni;
euro 61,59 per la fascia 15-27 anni;
euro 76,25 per la fascia da 28 anni;
3) incremento medio del compenso individuale accessorio pari ad euro 92,94 per 13 mensilità così ripartito
euro 31,82 per i coadiutori;
euro 34,05 per assistenti e collaboratori.
4) incremento annuo dell’indennità di amministrazione parte fissa del personale Ep di euro 730,29.
Si ricorda altresì, che la decorrenza degli incrementi è il 1° gennaio 2022 e che, quelli sopra descritti devono essere divisi per 12 mensilità.
Circa le relazioni sindacali sono state ribadite le seguenti richieste:
– mantenimento del diritto alla mobilità nazionale gestita dal Mur;
– precisa definizione di chi ha il potere di firma dei contratti integrativi di istituto contrattazione integrativa a livello nazionale della definizione dell’indennità di posizione delle qualificazioni;
– regolazione a livello di contrattazione integrativa nazionale dei contratti non subordinati.
Riguardo all’istituzione della figura del ricercatore, viene richiesta una precisa definizione dei compiti evitando la creazione di un profilo di docente sottoinquadrato.
Circa le progressioni fra le aree del personale Ta, si è demandato il riconoscimento integrale ai fini della carriera del servizio prestato nella qualifica di provenienza.
Relativamente al conferimento degli incarichi al personale delle elevate qualificazioni, si sta discutendo di inserire una nota congiunta per enunciare che le modalità sono quelle rinvenute nel D.P.R. n. 132/03.
Avuto riguardo delle nuove figure, è stato richiesto il loro inquadramento in una specifica area di supporto diretto alla didattica. Sarà materia di contrattazione integrativa nazionale, l’individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l’accesso alle varie figure previste.
Ulteriori domande che dovranno essere poi approfondite concernono la regolamentazione della didattica a distanza e l’individuazione di un orario figurativo per i docenti ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca.

 

CCNL Agricoltura-Operai: nuovi minimi salariali a giugno per i dipendenti del Settore



Nella busta paga di giugno presenti gli incrementi retributivi


Dal 1° giugno 2023, in applicazione del CCNL, i salari contrattuali dei dipendenti di ogni livello professionale che operano nelle singole province sono aumentati dello 0,5%. A beneficiarne sono coloro i quali prestano servizio presso: aziende ortofrutticole, oleicole e i frantoi, zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura), vitivinicole, funghicole, casearie, tabacchicole, faunistico – venatorie, agrituristiche, di servizi e di ricerca in agricoltura, di coltivazioni idroponiche e florovivaistiche. I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale, inclusive dell’aumento, non possono essere inferiori a quanto riportato dalle tabelle riportate di seguito.
















Operai agricoli
Area professionale Minimo
Area 1 1.389,15
Area 2 1.266,90
Area 3 944,62















Operai florovivaisti
Area professionale Minimo (orario)
Area 1 8,41
Area 2 7,71
Area 3 7,24

Per le province in cui sono stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, i minimi salariali di cui sopra sono applicati con decorrenza a partire dalla data fissata nel rinnovo dei contratti provinciali stessi, e comunque non oltre il 1° gennaio 2025. Per le altre province, la decorrenza di applicazione dei minimi è invece fissata al 1° giugno 2022. Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento dei minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione non si applica nelle province che nell’ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.

CIRL Agricoltura Impiegati – Liguria: rinnovato il contratto regionale



Aumenti retributivi e Una Tantum per gli impiegati dipendenti delle aziende agricole della Regione Liguria


Il 4 maggio 2023 presso la sede di Confagricoltura Liguria in Genova, Confagricoltura Liguria, Cia – Agricoltori Italiani Liguria, Coldiretti Liguria e Confederdia Liguria, Fai-Cisl Liguria, Flai-Cgil Genova, Uila-Uil Liguria hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto regionale di lavoro per gli impiegati dipendenti delle aziende agricole della Regione Liguria, con valenza 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025 per la parte normativa, e dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2025 per la parte retributiva.
Dal punto di vista economico la retribuzione contrattuale tabellare è stata aumentata del 4,8% a decorrere dal 1° maggio 2023, e per il periodo di vacanza contrattuale è stata riconosciuta un’indennità “Una Tantum” ripartita sui singoli livelli contrattuali, come da tabella sotto riportata, erogata in 2 tranches:
– la prima parte (60%) nella mensilità di luglio 2023;
– la seconda parte (40%) nella mensilità di settembre 2023


 

























Categoria Importo
Quadro  € 850,00
1 € 750,00
2 € 650,00
3 € 600,00
4 € 550,00
5 € 530,00
6 € 500,00

Le Parti Sociali, dopo ampia discussione, hanno altresì stabilito che qualora in un’azienda un impiegato ricopra il ruolo di RSPP, la stessa si impegna, a tutela sua e del dipendente, a stipulare apposita polizza assicurativa per il ruolo esercitato. 

CCNL Vigilanza privata: sottoscritta l’Ipotesi di Accordo sul rinnovo contrattuale

Risvolti importanti per i lavoratori e le lavoratrici di comparto

Finalmente il 30 maggio 2023 è stata siglata l’Ipotesi di Accordo sul nuovo CCNL Vigilanza Privata, applicato ai dipendenti di Istituti ed Imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza. Dopo i lunghi dibattiti avuti e diverse iniziative di mobilitazione sindacale e scioperi, i Sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e le Associazioni degli imprenditori del settore Anivip, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci-Servizi e Confcooperative-Lavoro e Servizi hanno sottoscritto l’ipotesi che sarà poi sottoposta alla consultazione dei lavoratori e degli organismi associativi.
Tale intesa, con decorrenza dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2026, illustra per le lavoratrici ed i lavoratori del settore, importanti novità migliorative come di seguito riportate.
Parte economica:
Definito un aumento a regime di euro 140,00 per il livello 4° GPG e per il livello D dei Servizi Fiduciari. L’incremento salariale verrà corrisposto in 5 tranche: 50,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2023; euro 25,00 con la mensilità di giugno 2024; 25,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2025; euro 20,00 con la retribuzione di dicembre 2025; 20,00 con quella di aprile 2026.
Circa la vacanza contrattuale, alle Guardie Particolari Giurate verrà erogato un importo a titolo di una tantum pari ad euro 400,00.
Sistema di classificazione:
Dal 1° giugno 2023 la progressione dei livelli della GPG passerà da 24 mesi di permanenza del 6° e 5° livello a 18 mesi, con una riduzione di 12 complessivi rispetto al raggiungimento del livello 4°. Si è intervenuti anche sui livelli di ingresso difatti, sempre dal 1° giugno 2023 viene eliminato il livello F dei servizi di sicurezza, mentre il Livello E sarà il nuovo livello di ingresso per la durata di 18 mesi, trascorsi i quali i lavoratori passeranno al livello D, con una riduzione complessiva di 6 mesi per il raggiungimento del suddetto livello.
Parte normativa:
L’ipotesi è altresì intervenuta su: sfera di applicazione, attività sindacale; tutele della genitorialità, bilateralità; sul periodo di prova; sulla tematica di salute e sicurezza; permessi e congedi; previdenza integrativa ed assistenza sanitaria integrativa; nonché, cambio appalto. Invece, il testo concernente la contrattazione di secondo livello, sarà oggetto di un’attenta analisi al momento della stesura finale del CCNL.
Le Parti hanno concordato pure la condivisione di un percorso di negoziazione mediante la creazione di tavoli tecnici considerando le dinamiche macroeconomiche ed inflazionistiche, e previsto ulteriori incontri per monitorare la situazione, portando, se necessario, le opportune correzioni al fine di garantire condizioni idonee ad incidere su incrementi retributivi.
Da ultimo, le stesse sono intervenute dichiarando che l’Ipotesi in questione è un segnale positivo per le relazioni sindacali, soprattutto perché va ad assicurare incrementi salariali importanti e miglioramenti normativi in favore dei lavoratori del settore.

CCNL Colf e Badanti Federproprietà: rettificate le tabelle retributive

Modificate le retribuzioni orarie dei lavoratori non conviventi e la retribuzione mensile dei lavoratori che svolgono prestazioni esclusivamente d’attesa

Il CCNL 4 maggio 2023 sottoscritto da Federproprietà, Uppi (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), Confapi (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), Federcasa (Sindacato Nazionale Inquilini), Confimpreseitalia(Confederazione Sindacale Datoriale delle Piccole e Medie imprese), Unicolf (Unione Nazionale Colf e Badanti), Italpmi  (Federazione delle Piccole e Medie Imprese) e Fesica Confsal (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato), con l’assistenza della Confsal ha previsto tra le novità nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Successivamente alla sottoscrizione, tuttavia, sono state rettificate le tabelle retributive orarie dei lavoratori non conviventi e la retribuzione mensile dei lavoratori assunti per prestazioni esclusivamente d’attesa (durata della presenza interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 7.00).
Di seguito le nuove tabelle retributive.
A) PRIMA CATEGORIA SUPER 1482,94 euro
(badanti – lavoratori in possesso di diplomi specifici)
Paga oraria per non convivente: 9,38 euro
B) PRIMA CATEGORIA 1.419,60 euro
(badanti – lavoratori con piena autonomia decisionale)
 Paga oraria per non convivente: 8,98 euro
C) SECONDA CATEGORIA SUPER 1083,26 euro
(collaboratori familiari – lavoratori senza autonomia decisionale, addetti alla casa e assistenza a persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti senza diploma ma solo con esperienza lavorativa)
Paga oraria per non convivente: 7,73 euro
D) SECONDA CATEGORIA  1039,58 euro
(collaboratori familiari assistenza a persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti ed attività connesse alle casa)
Paga oraria per non convivente:  7,22 euro
E) TERZA CATEGORIA 939,12 euro
(colf – lavoratori generi addetti alla pulizia della casa con esperienza lavorativa superiore a 18 mesi)
Paga oraria per non convivente: 6,52 euro
F) QUARTA CATEGORIA 859,81 euro
(colf – lavoratori generici addetti alla pulizia con esperienza lavorativa inferiore a 18 mesi)
Paga oraria per non convivente: 5,97 euro 
G) DISCONTINUE PRESTAZIONI ASSISTENZA NOTTURNA
E’ prevista la maggiorazione pari al 20% rispetto alle tariffe dei livelli di riferimento.
H) PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D’ATTESA
E’ prevista una categoria unica con la retribuzione di 750,13 euro
I) VALORI CONVENZIONALI VITTO E ALLOGGIO
Pranzo e/o colazione 2,26 euro al giorno
Cena  2,26 euro al giorno
Alloggio 1,95 euro al giorno
Totale 6,47 euro al giorno.

CCNL Assicurazioni (Sna): con giugno in arrivo il Premio aziendale di produttività



Erogazione del premio aziendale di produttività per i dipendenti del settore


Il CCNL Assicurazioni (Sna) siglato in data 5 febbraio 2018 tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (S.N.A.) e la Fesica-Confsal, la Confsal-Fisals, con l’assistenza della Confsal, applicato ai dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera ed avente decorrenza dal 1° aprile 2018 al 1° aprile 2023, prevede all’art. 34 l’erogazione del Premio aziendale di produttività unitamente alla busta paga del mese di giugno, che costituisce ad ogni effetto la contrattazione di secondo livello, ed altresì essendo correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per determinare la corresponsione, sono individuati in modo univoco per tutte le agenzie.
La condizione per l’erogazione del premio si verifica quando, i valori di aumento provvigionale aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti:



























   + 2 punti + 4 punti + 6 punti
I Categoria Super 150,00 200,00 250,00
I Categoria 140,00 190,00 240,00
II Categoria 125,00 165,00 210,00
III Categoria 110,00 150,00 190,00

Al verificarsi della condizione illustrata, verranno versati gli importi indicati determinati in misura fissa una tantum.
I suddetti vengono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattali, non risultando anche utili per la determinazione del Tfr.
Gli stessi vengono poi corrisposti pro-quota ai lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno di riferimento, con calcolo per/12 ed in misura proporzionalmente ridotta per il personale assunto a tempo parziale, nonché per gli apprendisti.
Qualora la condizione per il versamento del premio nel suo massimo valore si sia verificata, l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, dovrà provvedere all’esibizione entro il mese di giugno. In caso di mancata esibizione, verrà comunque erogato nel suo massimo valore.
Da ultimo, si specifica che la corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga della mensilità di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione, ed inoltre, le singole Agenzie comunicheranno al Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nell’articolo di cui sopra.

CCNL Coibenti – Industria: sottoscritta l’ipotesi di rinnovo

Previsti un aumento dei minimi retributivi e l’erogazione di un importo Una Tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale

E’ stata sottoscritta nei giorni scorsi da ANICTA, l’Associazione nazionale delle imprese del settore delle coibentazioni termiche acustiche, e le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL di settore, che rappresenta circa 5000 addetti. L’accordo è valido per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.  
Dal punto di vista economico è previsto un aumento dei minimi contrattuali a regime di 140,00 euro lordi, al livello E, erogati in 3 tranches:
– 50,00 euro da giugno 2023;
– 45,00 euro da gennaio 2024;
– 45,00 euro da gennaio 2025. 
Prevista altresì l’erogazione di un importo Una Tantum di 600,00 euro lordi a copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° luglio 2022 al 31 maggio 2023, erogati in 3 rate:
– 300,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di novembre 2023. 
Detto importo, uguale per tutti, sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 29 maggio 2023 e sarà commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 2022- 31 maggio 2023.
Previsto una rideterminazione dell’indennità di trasferta (comprensiva di 2 pasti e del pernottamento) in 46,48 euro giornaliere in Italia e 77,47 euro all’estero.
Le Parti Sociali con l’obiettivo di consolidare il Fondo Fonchim hanno concordato che da gennaio 2024 il contributo aziendale per l’assicurazione contro la premorienza e l’invalidità permanente al Fonchim passerà da 0,20 a 0,25%.
Dal punto di vista normativo è stato invece previsto l’aggiornamento della disciplina dei contratti a termine con una nuova modulazione delle quote e la definizione delle attività stagionali riferibili al settore.
La parola ora passa ai lavoratori che durante le assemblee nei luoghi di lavoro voteranno l’intesa raggiunta.

CCNL Funzioni Centrali: firmato il rinnovo del contratto

Stabiliti interventi in materia di aumenti e normativa. Introdotta la figura del “mentor”

L’Aran e le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali hanno firmato l’Ipotesi di intesa relativa al CCNL Funzioni Centrali relativa al triennio 2019-2021. L’accordo interessa circa 6.200 lavoratori tra dirigenti pubblici e professionisti delle Amministrazioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici), oltre ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute, dell’Aifa e i professionisti medici degli enti previdenziali.
Tra le principali novità sono previsti aumenti medi del 3,78% parte dei quali sono stati destinati a retribuzione di risultato. Inoltre, le Amministrazioni possono riconoscere ulteriori incrementi fino allo 0,22% del monte salari con destinazione vincolata a retribuzione di risultato. Viene precisato che la “contrattazione integrativa” sull’utilizzo dei fondi deve essere avviata entro il mese di aprile di ciascun anno di riferimento degli stessi e non più negli anni successivi come accedeva in precedenza. Sono stati rivisitati anche alcuni istituti normo-economici, come ad esempio la tutela nei confronti del personale affetto da gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Per quel che riguarda le regole sul rapporto di lavoro, le Parti hanno stabilito il lavoro agile anche per il personale dirigente e per i professionisti. Inoltre, è stata inserita la figura del “mentor”. Nella fattispecie, si tratta di un dirigente o professionista esperto chiamato, su base volontaria, ad affiancare i neo-assunti nel corso dei primi mesi di servizio. Inserite anche disposizioni volte a tutelare l’identità di genere.

Premi INAIL 2023: i minimi di retribuzione imponibile

L’Istituto ha fornito le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno in corso (INAIL, circolare 29 maggio 2023, n. 21).

L’INAIL, acquisito il parere preventivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha provveduto a fornire le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2023. Le indicazioni riguardano sia i premi ordinari (prima sezione), sia i premi speciali unitari (seconda sezione). 

Insieme alla circolare in commento, l’Istituto ha pubblicato sul suo sito anche 8 allegati contenenti specifiche tabelle relative alle diverse categorie con i limiti minimi di retribuzione giornaliera.

Premi ordinari

Il premio ordinario è determinato dall’ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali corrisposte durante il periodo assicurative dal tasso del premio: si tratta pertanto della traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione.

In particolare, nella circolare in commento vengono declinati i fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario, costituiti dal tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e dall’ammontare delle retribuzioni.

L’Istituto, inoltre, rammenta che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio.

Più nel dettaglio, ai fini del calcolo del premio, la retribuzione effettiva non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalla legge che, per quanto riguarda il 2023, è per la generalità dei lavoratori dipendenti è di 53,95 euro (giornaliera) e di 1.402,70 euro (mensile).

Esclusi, invece, dall’’adeguamento al minimale giornaliero sono gli operai agricoli per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera nel 2023 è di 48 euro (29,98 retribuzione convenzionale).

Premi speciali unitari

Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.

Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti. I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera. 

In particolare, per quel che riguarda i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori, nonché i familiari coadiuvanti del titolare artigiano e gli associati a imprenditore artigiano sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Nuova tariffa dei premi speciali unitari.

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