Finanziamento formazione Fondo Nuove Competenze: chiarimenti ANPAL

L’ANPAL interviene attraverso una FAQ per chiarire il ruolo dei fondi interprofessionali nel finanziare la formazione del Fondo nuove competenze, precisando i casi in cui il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento (ANPAL, comunicato 22 maggio 2023).

Il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento della formazione da parte del Fondo interprofessionale?

 

Questa è la nuova FAQ sulla quale si è pronunciata l’ANPAL, ribadendo che la formazione di un progetto di Fondo nuove competenze (Fnc) dev’essere, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali (Fpi) che hanno aderito all’iniziativa, salvo alcuni casi specifici in cui è consentito al datore di lavoro di non farvi ricorso.

 

La normativa di riferimento in materia è rappresentata dall’articolo 4, comma 4, del D.M. 22 settembre 2022, nonché dal paragrafo 7 dell’Avviso pubblicato il 10 novembre 2022, secondo i quali l’attività di formazione spetta ai Fondi paritetici che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze e il cui elenco è stato pubblicato sul sito ANPAL. Infatti, il datore di lavoro deve indicare, nell’istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce e, nel caso in cui il progetto formativo coinvolga categorie di lavoratori (dirigenti e non) per i quali il datore di lavoro aderisca a più Fondi, lo stesso dovrà presentare una sola istanza contenente un progetto per ogni Fondo a cui aderisce.

 

Di conseguenza, il datore di lavoro iscritto a un Fondo paritetico non può discrezionalmente scegliere di partecipare al Fondo nuove competenze senza ricorrere al proprio Fondo, tranne che in alcune ipotesi.

 

I casi in cui è consentito non ricorrere a un Fpi si verificano allorquando:

 

– il datore di lavoro non aderisce a nessun Fpi;

 

– il Fondo cui aderisce il datore di lavoro non partecipa all’attuazione degli interventi del Fnc;

 

– ci sono ragioni oggettive che impediscono il finanziamento del percorso formativo da parte del Fpi (ad esempio, esaurimento delle risorse) al momento della presentazione dell’istanza, che dovranno essere accertate dal Fpi e comunicate ad ANPAL nel corso dell’istruttoria della singola istanza.

 

Nelle suddette ipotesi, l’Avviso prevede che la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti erogatori richiamati (paragrafo 7) con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.  

 

Se al momento della presentazione dell’istanza non sussistevano ragioni oggettive per il mancato ricorso al Fpi, l’istanza potrà ancora essere ammessa a valutazione, ma solo qualora vi fosse ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. In caso contrario l’istanza sarà respinta.

 

Per tutte le istanze pervenute dai datori di lavoro senza dichiarare l’adesione al Fpi, ANPAL verificherà presso l’INPS l’effettiva iscrizione a un Fondo e, nel caso in cui tale verifica si concluda con esito positivo, risultando l’iscrizione a un Fpi, verranno attivati i Fondi medesimi e i datori di lavoro per l’eventuale integrazione dell’istanza ai fini del successivo invio al Fondo di appartenenza che dovrà valutare l’effettiva sussistenza, anche alla data di presentazione dell’istanza, di un impedimento oggettivo.

CCNL Dirigenti-Aziende Autotrasporto: rinnovata la parte economica del contratto

Aumenti dei minimi, una tantum e welfare aziendale tra gli argomenti del rinnovo 

Il 18 maggio 2023 è stato sottoscritto tra Confetra e Manageritalia il rinnovo della parte economica del CCNL applicabile ai dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, considerato congiuntamente all’accordo del 12 luglio 2021 relativo alla parte normativa e decorrente dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Ad integrale copertura del periodo 1°gennaio 2022-31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza al 18 maggio 2023 viene corrisposto un importo una tantum di 1.500,00 euro lordi a titolo di arretrati retributivi, così suddiviso: 
– 700,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2023,
– 800,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2023.
E’, inoltre, previsto un aumento retributivo pari a:
150,00 euro a partire dal 1°dicembre 2023,
– 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2024,
– 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2025.
Con decorrenza dal 1°gennaio 2024 e dal 1°gennaio 2025 è, inoltre, prevista l’introduzione di un contributo welfare di importo pari a 1.300,00 euro annui, spendibile tramite la piattaforma welfare.

CCNL Oreficeria – Industria: da giugno incrementi retributivi per i dipendenti del settore



Incremento dei minimi retributivi, erogazione dell’elemento perequativo e dell’importo welfare tra le scadenze del mese di giugno


Con l’accordo siglato il 23 dicembre 2021 Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, hanno definito gli incrementi retributivi per gli addetti dei settore orafo argentiero e della gioielleria, per i mesi di giugno 2022, giugno 2023 e per dicembre 2024. Di seguito i minimi retributivi da applicarsi da giugno 2023.





























Livello Da giugno 2023
1.a 1.261,88
2.a 1.385,91
3.a 1.526,93
4.a 1.588,79
5.a 1.697,37
5.a Super 1.811,67
6.a 1.947,53
7.a 2.117,57

Sempre nel mese di giugno, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua lorda pari a 250,00 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tir ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Le aziende, entro il mese di giugno di ogni anno, dovranno inoltre mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. 

CCNL Metalmeccanica e Oreficeria – Industria: importanti novità per gli iscritti al Fondo Metasalute

Possibilità di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

Il Fondo Metasalute informa tutti gli aderenti che, in relazione alla previsione contrattuale attualmente vigente, questi hanno la facoltà di scegliere di destinare al Fondo stesso l’ammontare previsto dal Flexible Benefit, comunicando tale volontà alla propria Azienda, la quale si occuperà dell’attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già disponibile tramite una procedura utilizzabile dal 18 al 31 maggio 2023 incluso, all’interno dell’”area riservata azienda”.
Questa offerta potrà poi esser attivata per il solo dipendente caponucleo e, differentemente agli anni precedenti, decorrerà dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, salvo la cessazione del rapporto di lavoro o la decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
I lavoratori iscritti al Fondo con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F) ed interessati a destinare le somme a titolo di welfare a Metasalute, dovranno poi trasmettere la comunicazione alla propria impresa, la quale, entro e non oltre il 31 maggio, potrà avviare l’opzione Flexible Benefit all’interno dell’area riservata di cui sopra.
Altresì, viene consigliato di riferire all’Azienda con largo anticipo rispetto alla data del 31 maggio, l’attivazione del Flexible Benefit 2023.
Le coperture Flexible Benefit riferite al 2022 non interrotte in corso di validità, scadranno in automatico il 31 maggio 2023. Pertanto, i lavoratori che hanno la Flexible Benefit nel 2022 e che decidono di destinare l’importo welfare a Metasalute anche per l’anno 2023, dovranno nuovamente presentare domanda all’azienda che realizzerà la procedura di attivazione Flexible Benefit 2023 nei tempi sopraindicati.
Per gli aderenti è inoltre disponibile un modello esemplificativo per la richiesta; difatti, il modulo può essere usato per inoltrare la domanda all’Azienda non dovendo altresì esser trasmesso al Fondo. Ogni Impresa poi, seguirà un processo autonomo per la raccolta dei dati e attiverà il Flexible Benefit per chi ne ha fatto richiesta attraverso una procedura apposita.
Da ultimo, per ulteriori informazioni, si raccomanda di visionare la Circolare n. 2/2023 relativa alle Aziende e la Circolare n. 3/2023 indirizzata ai Lavoratori. Al fine di conoscere le corrette modalità procedurali, si consiglia invece alle Aziende la consultazione del Manuale procedura Flexible Benefit 2023.

Riduzione dei livelli di rischio, nuovo applicativo dall’INAIL

L’Istituto ha reso nota la disponibilità di un ambiente di consultazione interattivo (INAIL, circolare 19 maggio 2023, n. 18).

L’INAIL ha comunicato la disponibilità dal 22 maggio di un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili, al datore di lavoro e alle imprese, prodotti e strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, permettendo di individuare soluzioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo strumento tecnico è stato predisposto dall’Istituto, in attuazione delle prescrizioni del comma 3-ter, articolo 28, del D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese prodotti finalizzati al supporto nel processo di valutazione dei rischi e a fornire elementi utili all’eliminazione dei rischi stessi oppure, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione, in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico. 

L’impianto metodologico utilizzato per poter procedere al popolamento del repository, mutuato da esperienze di ricerche nazionali e internazionali in materia di validazione delle linee guida, ha previsto la definizione di criteri metodologici da impiegare nel processo di validazione degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, applicati attraverso una griglia predefinita composta da un prerequisito d’inclusione e 5 specifici criteri di ammissibilità. 

L’INAIL assicura che la modalità renderà agevole il successivo aggiornamento del repository con nuovi e
ulteriori strumenti, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Modalità d’accesso e criteri di ricerca

L’accesso all’applicativo è disponibile sul portale istituzionale mediante il percorso Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio. Per le richieste di assistenza e supporto è possibile rivolgersi al Contact center INAIL o utilizzare il servizio “Inail risponde”. In questa sezione è possibile consultare gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, di cui all’elenco allegato alla circolare in oggetto suscettibile di successive integrazioni. 

Inoltre, al fine di agevolare la ricerca sono stati individuati una serie di filtri impostabili dall’utente che consentono di effettuare la selezione dei prodotti presenti nella banca dati: 

Attività/Ateco – Elenco delle attività economiche rappresentate al I e II livello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni); 

Tipologia di rischio – Rischi Ergonomici; Rischi da Agenti fisici; Rischi da interferenze; Rischi trasversali/organizzazione del lavoro; Rischio ambienti confinati; Rischio da Agenti biologici; Rischio da Sostanze pericolose; Rischio elettrico; Rischio esposizione ad agenti atmosferici (caldo, freddo, pioggia, vento); Rischio eventi naturali (frane, eventi eccezionali, sisma); Rischio incendio ed esplosione; Rischio infortunistico (generico); Rischio scavi e fondazioni; Rischio utilizzo macchine, attrezzature e impianti;

Tipo di strumento – Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software. 

Tale metodologia di consultazione semplificata consentirà l’accesso a una pagina dedicata al prodotto di interesse selezionato che agevolerà il datore di lavoro nell’identificazione e nella valutazione dei livelli di rischio, nonché nell’individuazione di soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per facilitare l’utilizzo dei prodotti sarà inoltre possibile scaricare il materiale e le pubblicazioni contenute nella pagina selezionata, nonché accedere agli applicativi di riferimento, laddove siano presenti.

CIPL Edilizia Industria – Forlì: definito l’EVR per il 2023



L’EVR sarà corrisposto a partire dal mese di maggio a tutti i lavoratori in forza e che hanno prestato attività nel 2022


Il 5 maggio 2023 si sono incontrate Ance Forlì-Cesena, Ance Romagna sede dì Rimini, Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna, Agci Emilia-Romagna e Feneal Uil Cesena-Forlì, Feneal Uil Rimini, Filca Cisl Romagna, Fillea Cgil Forlì-Cesena, Fillea Cgil Rimini e, una volta verificati i parametri per determinare l’EVR di competenza dell’anno 2022, ne hanno definito il valore del 4% sui minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014.
Infatti, dall’analisi dei dati, triennio su triennio 2021/2020/2019 su 2020/2019/2018, è emerso che tutti e quattro i parametri sono risultati positivi.
Ogni azienda deve procedere, pertanto, al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
– Ore denunciate in Cassa Edile;
– Volume d’affari IVA.
Pertanto:
– con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura del 100% stabilita a livello territoriale;
– con due parametri aziendali negativi, l’EVR non sarà erogato;
– con un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo, l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 65%.
Si specifica che l’EVR è riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nel 2022, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell’EVR non sono considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L’EVR è, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.




























Industria
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61



























Cooperazione
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61

 


 


 


 

CIPL Edilizia Industria – Enna: firmato il nuovo contratto tra Ance e i Sindacati

Confermato l’istituto dell’EVR, incrementate le indennità di trasporto, mensa, reperibilità e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità

E’ stato siglato il 3 maggio scorso tra Ance Enna e Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il contratto integrativo provinciale applicabile a tutte le imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, nel territorio del comprensorio ennese e specificatamente nei territori dei comuni già ricompresi nell’area denominata Provincia regionale di Enna. Il contratto decorre dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2023.
Dal punto di vista economico è stato confermato l’istituto dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) fissato nella misura massima del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014 e che sarà riconosciuto sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche territoriali sull’andamento del settore. 
Previste novità per il trasporto degli operai, ovvero nel caso in cui i lavoratori debbano provvedere, con un mezzo proprio, al raggiungimento del cantiere è dovuta, con decorrenza dal 1° aprile 2023, un’indennità giornaliera di trasporto pari a 5,00 euro per distanze da 1 Km a 20Km e di 7,00 euro ove la distanza sia tra i 20 ed i 30 Km. Oltre i 30 km l’indennità è maggiorata di 0.2 euro per ogni km fino a un massimo complessivo di 11,00 euro per ogni giorno di effettivo lavoro. Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione, ovvero di quello di residenza se più vicino, al cantiere o fronte d’avanzamento del cantiere.
Incrementati inoltre gli importi dell’indennità sostitutiva di mensa, fissata in 4,50 euro giornaliere a partire dal 1° aprile 2023, e dell’indennità di reperibilità pari a 11,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate non festive e a 16,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.
Sono stati infine resi omogenei i trattamenti di assistenza agli operai e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità. Le Parti Sociali nell’intento di sensibilizzare le imprese a denunciare ogni tentativo di infiltrazione e/o pressione della criminalità organizzata nel mondo economico, promuovono adeguate misure volte a favorire la denuncia ed a valorizzare l’impegno etico e sociale delle imprese che si pongono in contrasto con fenomeni di pressione criminale. In particolare, le imprese che denunciano i responsabili di azioni criminose ai loro danni e che siano state ammesse ai benefici delle leggi vigenti a favore delle vittime dei reati di estorsione, hanno diritto, previa istanza, a vedersi sgravati gli oneri per sanzioni e spese legali per i pagamenti da effettuare, anche tramite piani di rateizzazione concessi secondo la regolamentazione vigente.

Richieste di idoneità lavorativa: il passaggio delle funzioni all’INPS

A partire dal 1° giugno 2023 vengono soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze (INPS, messaggio 18 maggio 2023, n. 1834).

L’INPS è intervenuta per ricordare che, a partire dal prossimo 1° giugno, le Commissioni mediche di verifica che operano nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze verranno soppresse come stabilito dall’articolo 45, comma 3-bis, D.L., n. 73/2022.

Pertanto, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli enti e dalle amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto.

Sempre dal 1° giugno 2023, anche le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare, dovranno essere presentate dagli Uffici competenti alla loro trattazione all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

A tale fine, per potere accedere alla procedura di presentazione delle domande, il dipendente degli enti sopra indicati, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici – Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS.

Il modulo, una volta compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla Struttura INPS territorialmente competente tramite PEC dell’ente datore di lavoro di appartenenza, unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dipendente autorizzato e del rappresentante legale dell’ente ovvero del facente funzioni.

Ebinter Friuli Venezia Giulia: previsti contributi per aziende e lavoratori

Dal 17 maggio la possibilità per aziende e lavoratori di presentare domanda per mutualità/contributo

L’Ebinter, l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario, ha previsto la possibilità, per aziende e lavoratori, di presentare domanda per mutualità/contributo per diversi rimborsi.
Per quanto riguarda le aziende, le mutualità interessano la formazione (partecipazioni a corsi di formazione continua e obbligatoria da parte di titolari e dipendenti), la sicurezza (orientamento, visite mediche aziendali, acquisto divise di lavoro e dpi), l’innovazione tecnologica (consulenza e investimenti), per quanto riguarda i lavoratori, invece,  possono essere richiesti rimborsi su formazione (partecipazioni a corsi, tasse universitarie), salute (assistenza straordinaria per malattia, supporto psicologico, protesi oculistiche), genitorialità e assistenza alla persona (asili nido, doposcuola, babysitter, badanti, spese funerarie), mobilità sostenibile (trasporto pubblico), benessere della persona (attività sportive e culturali).
Può essere  presentata una sola domanda per un massimo di due linee di mutualità, fermo restando i seguenti tetti di rimborso: 500,00 euro per le aziende fino a 15 dipendenti, 1.000,00 euro per quelle da 16 a 50 dipendenti, 2.000,00 euro per quelle con più di 50 dipendenti, 400,00 euro per i lavoratori.
Le domande dovranno essere presentate, tramite e-mail, da mercoledì 17 maggio 2023 a mercoledì 31 gennaio 2024. 

Enti Bilaterali Padova: nuovi contributi per i lavoratori del settore Terziario e Turismo

Premi, contributi e rimborsi per le Aziende iscritte agli Enti Bilaterali e per il personale di settore

L’Ente Bilaterale Terziario di Padova e l’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee, promossi da, Confcommercio Ascom Padova, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil l’Ente del Terziario, e Padova Hotels Federalberghi Ascom Confcommercio, Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Appe, Fiavet, Faita, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil l’Ente del Turismo, hanno stabilito il versamento di contributi ai lavoratori dei settori, attraverso l’approvazione di nuovi regolamenti per i sussidi, dimostrandosi sempre più vicini alle esigenze del personale dipendente e delle aziende iscritte all’Ente, soprattutto dopo le forti ripercussioni sui costi energetici e sui prodotti alimentari che hanno provocato la pandemia prima e la guerra in Ucraina poi, rendendo altresì ancora più instabile la situazione di molti lavoratori e di diverse aziende associate.
Tra le novità più salienti, sono previste per le aziende, contributi per acquistare defibrillatori, l’estensione del contributo erogato per l’assunzione a tempo determinato di dodici mesi o a tempo indeterminato a tutte le categorie di lavoratori, non solo a quelli disoccupati, ed inoltre, sono stati confermati i sussidi alle imprese degli anni precedenti.
Inoltre, sono stati incrementati i versamenti corrisposti per il premio natalità e il contributo spese asilo nido e scuola materna, al fine di sostenere ancor di più la maternità, ed aumentati anche i limiti relativi al reddito familiare lordo per l’accesso ai contributi a favore dei lavoratori, ossia da 40.000,00 euro lordi a 50.000,00 euro lordi per chi ha un unico figlio, e da 50.000,00 euro lordi a 60.000,00 euro lordi per chi ha più figli, permettendo così di accedere ad un numero maggiore di persone.
Infine, si ricorda che, le domande per richiedere i contributi sono annuali e, dove possibile, è stata altresì semplificata la documentazione da presentare, ed introdotti nuovi termini di presentazione delle richieste, ossia entro 90 giorni per le richieste di contributo come rimborso, ed entro il 30 novembre dell’anno stesso per le domande di contributo come premio. Inoltre, è stato previsto un limite di 60 giorni per provvedere alla definizione delle domande incomplete.
Si invita a consultare i siti dei due Enti Bilaterali dedicati ad ogni contributo.