CCNL Federcasa: continua il negoziato per il rinnovo

Riprende la trattativa tra le Parti incentrata sull’aumento retributivo

Il 14 novembre è ripresa la trattativa sul rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.
La negoziazione si è incentrata sulle richieste dei sindacati per un maggiore aumento retributivo, rispetto a quello proposto nell’ultimo incontro da Federcasa pari al 2,5%, in quanto secondo questi ultimi irricevibile e distante dall’indice di inflazione cumulata degli ultimi tre anni pari al 16%.
Nell’incontro la delegazione di parte datoriale ha proposto un aumento sul tabellare complessivamente pari al 4,5%, non sufficiente secondo i sindacati.
Inoltre, è stata  proposta da Federcasa una produttività obbligatoria dell’1,5% per le aziende aderenti al contratto, secondo i sindacati tale ipotesi non garantisce l’incremento stipendiale strutturale definendo di fatto la creazione di divari e disuguaglianze tra lavoratori ugualmente inquadrati.
Il prossimo incontro è previsto per il 1°dicembre.

CCNL Allevatori Zootecnici: con il rinnovo contrattuale in arrivo aumenti retributivi

Il rinnovo introduce novità sul piano economico e normativo  

Le Sigle Sindacali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia e Aia hanno reso noto il rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 2022, per le lavoratici ed i lavoratori delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici. Molte le novità introdotte. Sul piano economico è previsto un aumento retributivo sul biennio 2023-2024 del 5,5% e la rivalutazione degli scatti di anzianità complessivamente pari a 3,4%. Sul piano normativo, invece, sono stati introdotti: aggiornamenti sulla regolazione dei contrati a tempo determinato e del tempo parziale; istituzione della Banca Ore; rafforzamento della contrattazione di secondo livello, con il coinvolgimento delle strutture nazionali.

CCNL Emittenti Radiofoniche e Televisive: in vigore i nuovi minimi retributivi



Dal 1° novembre 2023 nuove retribuzioni per i dipendenti delle emittenti radiofoniche e televisive


In data 26 maggio 2022, Confindustria Radio Televisioni per le radio, televisioni e aziende multimediali, la Commissione Lavoro, Anica, Rna, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uil-Com, hanno siglato il CCNL Emittenti Radiofoniche e Televisive, con decorrenza dal 26 maggio 2022 al 31 dicembre 2024.
La disciplina contrattuale applicata alle Aziende private che esercitano servizi radiotelevisivi multimediali, attività di messa in onda, produzione e commercializzazione di programmi, nonché attività di edizione, prevede al “Capitolo 9°-Trattamento economico, art. 46”, i minimi retributivi vigenti dal 1° novembre 2023 per entrambi i comparti, come riportato nelle tabelle sottostanti.
Settore Emittenti Radiofoniche


















































Livello Minimo Contingenza Edr Totale
6 1.489,60 524,37 10,33 2.024,30
Quadro 1.489,60 524,37 10,33 2.024,30
5 1.336,14 520,49 10,33 1.866,96
4 1.099,24 515,45 10,33 1.625,02
3 938,70 513,10 10,33 1.462,13
2 792,49 509,71 10,33 1.312,53
1 662,27 506,96 10,33 1.179,56

Settore Emittenti Televisive










































































Livello Minimo Contingenza Edr Totale
9 1.952,85 536,58 10,33 2.499,76
Quadro A 1.952,85 536,58 10,33 2.499,76
8 1.790,10 533,22 10,33 2.333,65
Quadro B 1.790,10 533,22 10,33 2.333,65
7 1.650,74 529,77 10,33 2.190,84
6 1.574,76 528,62 10,33 2.113,71
5 1.451,00 525,80 10,33 1.987,13
4 1.220,05 520,57 10,33 1.750,95
3 1.018,31 516,08 10,33 1.544,72
2 895,57 513,16 10,33 1.419,06
1 771,79 510,61 10,33 1.292,73

Fringe benefit: precisazioni sul conguaglio nella sezione ListaPosPA Uniemens

Illustrate le modalità di esposizione dei dati per il recupero della contribuzione in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica (INPS, messaggio 14 novembre 2023, n. 4027).

L’INPS ha comunicato alcune precisazioni e istruzioni operative relative alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens. Si tratta, in effetti, di un’integrazione del recente messaggio n. 3884/2023 con cui si illustrano le modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens per il recupero della contribuzione – nei casi in cui il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore alle soglie previste rispettivamente al comma 1 e 2 dell’articolo 40 del D.L. n. 48/2023 – in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

In sostanza, in tali ipotesi, i datori di lavoro potranno recuperare la quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione inviando nella <ListaPosPA> del mese di competenza dicembre 2023, l’elemento V1, Causale 5, a sostituzione della precedente denuncia del periodo o dei periodi in cui è stato dichiarato e assoggettato a contribuzione l’imponibile comprensivo della quota suddetta, indicandolo al netto della stessa.  

Analoga modalità deve essere utilizzata anche nei casi in cui il datore di lavoro debba, invece, assoggettare a contribuzione la quota di fringe benefit precedentemente esclusa, qualora questa quota, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (per i lavoratori dipendenti con figli a carico) o superiore a 258,23 euro (per la restante platea di lavoratori dipendenti).  

In presenza di lavoratori ai quali si applica il massimale previsto dall’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, qualora a seguito delle operazioni citate, l’importo da esporre nello specifico elemento “Eccedenza Massimale” vari a partire dal mese di regolarizzazione (per cui le retribuzioni già esposte in uno o più mesi successivi dovranno essere invece dichiarate, a seconda dei casi, come imponibili o come eccedenti), sarà necessario trasmettere per i mesi interessati l’elemento V1, causale 5, per effettuare le opportune correzioni.

Le somme imputabili al “bonus carburante”

Con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, l’INPS si era occupato del regime contributivo dei fringe benefit introdotto, per l’anno d’imposta 2023 dall’articolo 40 del D.L., n. 48 (Decreto Lavoro).

Nel messaggio in questione, l’Istituto aveva anche fornito precisazioni sulle modalità applicative relative all’assoggettamento a imposizione contributiva del bonus carburante (articolo 1, comma 1 del D.L.  n. 5/2023).

In particolare, in relazione a questa ultima fattispecie, è stato precisato che la quota relativa ai buoni benzina (o l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente le rispettive soglie previste dal menzionato articolo 40, commi 1 e 2, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale, mentre la quota relativa ai buoni benzina eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri fringe benefit è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

Proprio in proposito, l’INPS evidenzia che nei casi in cui le somme imputabili al “bonus carburante” non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento delle medesime avvalendosi dei flussi di regolarizzazione “DMVig”.

Diversamente, nei casi in cui le somme relative ai buoni benzina siano già state assoggettate a contribuzione e debbano essere recuperate perché confluite nell’importo ancora capiente dei fringe benefit, il loro recupero potrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel messaggio n. 3884/2023.

Infortuni in occasione delle attività formative: istruzioni per le domande di accesso al Fondo

L’INAIL fornisce istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso al sostegno economico previsto dal Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative (INAIL, circolare 14 novembre 2023, n. 49).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il D.M. 25 settembre 2023, ha affidato all’INAIL la gestione delle domande nonché l’erogazione del sostegno economico agli aventi diritto a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative istituito dall’articolo 17, comma 1, del D.L. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023.

 

Al Fondo in argomento hanno accesso i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.

 

In particolare, si tratta degli infortuni:

 

– avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;

mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;

– accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Sono esclusi gli infortuni in itinere.

 

I familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono innanzitutto, in parti uguali, il coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione, e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.

 

In mancanza delle suddette categorie di beneficiari, l’aiuto può essere chiesto dai genitori, anche adottanti, dai fratelli e dalle sorelle, fino ad arrivare agli ascendenti di secondo grado, con divisione delle quote in parti uguali in caso di concorso di più aventi diritto.

 

L’importo del sostegno economico a carico del Fondo è erogato nel limite della dotazione annua dello stesso ed è determinato per ciascun infortunio mortale in 200.000 euro.

 

Le domande per l’accesso al beneficio devono essere inviate direttamente alla sede INAIL competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio.

 

I soggetti interessati, in attesa del rilascio dell’apposito servizio online, potranno utilizzare il modulo allegato alla circolare in commento, inoltrandolo a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore. È inoltre sempre ammissibile, secondo le regole generali, la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio scelto dal richiedente. 

 

Vengono poi ricordati i termini di presentazione delle istanze da rispettare a pena di inammissibilità e che sono i seguenti:

 

a) entro il 18 febbraio 2024 – per infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023;

 

b) entro 90 giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo – per infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023.

 

Tra i dati che devono essere riportati nel modulo vi sono, tra gli altri, anche l’indicazione del grado di parentela, i dati del familiare beneficiario del sostegno economico (da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non corrisponda al soggetto beneficiario), i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio occorso durante e/o in occasione delle attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

CCNL Assicurazioni Anapa: riprendono le trattative per il rinnovo

Fissati per il mese di novembre nuovi incontri con l’obiettivo di discutere sulla parte economica del contratto 

Nei giorni scorsi Anapa ha incontrato i sindacati First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca con l’obiettivo di sbloccare le trattative per il rinnovo del CCNL Agenzie di Assicurazione in gestione libera, applicabile ai lavoratori del settore e scaduto a giugno 2020.
Le parti si sono confrontate al fine di discutere su come dirimere le divergenze, soprattutto dal punto di vista economico.
Si sono, quindi, programmati degli incontri per il mese di novembre in cui una Commissione dovrà esaminare la questione della riforma del premio di produttività e la sua connessione con gli strumenti di welfare.
Fissato, invece, per il 4 dicembre un nuovo incontro tra le parti per trattare sugli altri istituti contrattuali e cercare quanto prima di arrivare ad una positiva conclusione della trattativa. 

CCNL Dirigenti Magazzini Generali: a novembre la seconda tranche dell’Una Tantum

Con la retribuzione di novembre è prevista l’erogazione del restante importo di 500,00 euro a titolo di Una Tantum

Con l’accordo siglato il 31 maggio 2023 ASSOLOGISTICA e MANAGERITALIA hanno rinnovato la parte economica del contratto applicabile ai dirigenti delle imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aereoportuali.
Oltre agli aumenti retributivi, in vigore dal prossimo dicembre, è stato previsto ad integrale copertura periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, un importo “una tantum” di 1.000,00 euro lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches:
– 500,00 euro con la retribuzione di luglio 2023;
500,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, in forza alla data di stipula dell’accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Nell’accordo viene inoltre precisato che l’importo in questione non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo dell’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

Lavoratori marittimi: gli adempimenti in caso di malattia

L’INPS riepiloga gli adempimenti a cui sono tenuti i lavoratori del settore marittimo in costanza dell’evento di malattia indennizzato (INPS, messaggio 14 novembre 2023, n. 4010).

Le attività di accertamento, riscossione dei contributi e di pagamento delle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori marittimi sono gestite direttamente dall’INPS (articolo 10, comma 3, del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 99/2013).

 

Nel messaggio in oggetto, l’Istituto torna sull’argomento fornendo alcune indicazioni integrative (rispetto a quelle già contenute nella circolare n. 179/2013) riguardo agli adempimenti posti a carico dei lavoratori in caso di malattia.

 

Viene ribadito che, anche per i lavoratori del settore marittimo, vige l’obbligo di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia, essendo quella cartacea ammessa solo in via eccezionale purché in originale e non in copia.

 

Il certificato di malattia deve essere inviato entro 2 giorni dal suo rilascio, pena la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo.

 

Particolare attenzione viene posta sulla comunicazione dell’indirizzo di reperibilità del lavoratore: è infatti suo specifico onere accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, sia telematica che cartacea, trattandosi di elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.

 

Il lavoratore deve anche tenere costantemente aggiornato tale indirizzo durante tutto l’evento di malattia, comunicando le eventuali variazioni della sua reperibilità mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale dell’INPS raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

 

In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, definita come “Polo” di lavorazione per lo specifico evento di malattia marittimi indennizzato, utilizzando uno dei canali istituiti allo scopo, ovvero la casella PEC o il Contact Center Multicanale.

 

L’eventuale variazione comunicata con modalità non telematiche dovrà essere immediatamente acquisita in procedura dall’Unità operativa medico legale di competenza, al fine di assicurare la corretta eventuale disposizione della visita medica di controllo.

 

Infine, vengono illustrati gli adempimenti in caso di trasferimento all’estero in costanza di prestazioni a tutela dello stato di malattia.

 

I marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia.

 

L’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS.

 

In caso di trasferimento all’estero senza l’autorizzazione o in presenza di parere negativo dell’INPS, sarà disposta a cura della Struttura territoriale competente la sospensione del diritto all’indennità. 

CIPL Edilizia Industria Pesaro Urbino: importanti novità per i dipendenti del settore

Indennità sostitutiva di mensa, contributo spese utilizzo mezzo proprio, determinazione dell’Evr, delle prestazioni extracontrattuali Cassa Edile tra i punti salienti

In data 9 novembre 2023, le Parti Firmatarie Ance Pesaro Urbino, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno siglato il Verbale di Accordo i cui punti principali annoverati sono:
Relazioni sindacali
A tal proposito le Parti si incontrano per esaminare l’andamento del settore edile provinciale, le dinamiche relative all’occupazione risultanti dalla Cassa Edile, nonché le questioni legate al mercato del lavoro e degli appalti di opere pubbliche. Le medesime hanno altresì enunciato la costituzione da parte loro di una Commissione Tecnica Bilaterale per definire un testo aggiornato degli accordi integrativi stipulati fino ad ora.
Formazione
Circa la formazione dei lavoratori, viene definita dalle Parti quale fattore importante per il miglioramento dello sviluppo delle imprese, riferendosi anche a nuovi metodi e materiali adottati per le costruzioni da realizzare nell’ottica di un’edilizia sostenibile. Per questo, le stesse si impegnano a rendere la Scuola Edile sempre più efficiente in modo da fornire ad imprese e lavoratori un’ottimale formazione, anche nei progetti sinergici in ambito della scuola, dell’Università, della ricerca scientifica. Per favorire la formazione continua dei lavoratori, queste stabiliscono poi, che il personale assunto a tempo indeterminato e con almeno 12 mesi di anzianità può richiedere all’impresa la partecipazione, in orario di lavoro ed a spese della medesima, ad un corso tenuto della Scuola Edile per massimo 8 ore l’anno. In tal caso, se il corso è coerente con le attività aziendali, l’azienda autorizza il lavoratore a parteciparvi, salvo che esigenze produttive o organizzative rendano necessario posticipare la partecipazione. Tale partecipazione, non essendo di iniziativa datoriale, non comporta l’applicazione della norma in materia di passaggio di livello.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst)
A tal proposito, le Parti convengono nel confermare il modello di Rlst provinciale ed il suo sistema di finanziamento come previsto negli Accordi Sindacali del 27 aprile 2010 e del 10 giugno 2013.
Indennità sostitutiva di mensa
Si conferma l’adeguamento automatico dell’importo dell’indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 9,06, realizzato dal mese di gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.
Per agevolare le aziende ad adeguarsi ai nuovi valori, le Parti calcolano congiuntamente il nuovo importo dell’indennità di mensa entro il mese di febbraio di ogni anno, redigendo poi l’apposito verbale ed incaricando la Cassa Edile alla divulgazione.
Contributo spese utilizzo mezzo proprio
Al lavoratore comandato nella stessa giornata ad eseguire la propria attività lavorativa in più cantieri nello stesso comune in cui è stato assunto, è riconosciuto l’importo forfettario ed omnicomprensivo di euro 1,50 per ogni giornata in cui ha fruito del proprio mezzo per lo spostamento tra i medesimi cantieri.
Elemento Variabile della Retribuzione (Evr)
Circa l’Evr, le Parti confermano che, la sua percentuale è pari al 4% dei minimi tabellari. I quattro indicatori che lo determinano, ciascuno con un valore del 25%, sono:
– il numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Pesaro;
– il salario denunciato in Cassa Edile Pesaro;
– le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Pesaro;
– il numero di imprese iscritte alla Cassa Edile Pesaro.
A tal proposito, le stesse entro il mese di dicembre di ogni anno, effettuano una verifica dell’andamento dei medesimi indicatori, avendo come riferimento la media aritmetica triennio su triennio, come di seguito riportato:
– Anno 2024, triennio 2023-2021 su 2022-2020;
– Anno 2025, triennio 2024-2022 su 2023-2021;
– Anno 2026, triennio 2025-2023 su 2024-2022.
L’Evr non incide poi sugli istituti retributivi indiretti, né sul Tfr, non costituendo base imponibile per la contribuzione alla Cassa Edile. Viene poi corrisposto in quote mensili al personale in forza nel mese di riferimento per un periodo superiore ai 15 giorni. Nel caso in cui venga erogato dall’impresa in relazione al miglioramento sulla base del confronto triennale anche solo di uno degli indici aziendali costituiti dalle ore denunciate in Cassa Edile e dal volume d’affari Iva, l’emolumento in questione può esser assoggettato al regime fiscale agevolato.
Prestazioni extracontrattuali Cassa Edile
Circa le prestazioni extracontrattuali, le Parti concordano sulla necessità di una valutazione delle prestazioni rese dalla Cassa Edile che costituiscono un efficace strumento di supporto economico ai lavoratori e di riconoscimento alla regolarità di iscrizione e versamento delle imprese. Invero, le stesse concordano di pianificare un incontro entro la fine del 2023 in modo da definire le prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Iscrizione lavoratori autonomi alla Cassa Edile
I lavoratori autonomi del settore edile nella provincia di Pesaro Urbino possono aderire volontariamente alla Cassa edile previa corresponsione di un contributo di iscrizione quantificato dal Comitato di Gestione. L’adesione comporta il diritto alla fornitura di vestiario, alla frequenza gratuita della formazione obbligatoria in materia di salute e della sicurezza sul lavoro e agli altri servizi erogati e compatibili con lo status dell’impresa individuale senza dipendenti.
Decorrenza e durata
Il presente Accordo Integrativo Provinciale decorre dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2026. Nel caso in cui non venga disdettato da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova per altri 12 mesi.

CCNL Animazione (Conflavoro-Confsal): da novembre nuovi minimi retributivi


 


Con la retribuzione di novembre minimi aggiornati 


Con il CCNL del 3 giugno 2022 sono stati stabiliti i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga del mese di novembre. Il contratto, in scadenza il 31 maggio 2025, riguarda le lavoratrici ed i lavoratori che prestano servizio presso le Aziende di Animazione ed Intrattenimento; inoltre il CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra dipendenti e imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, terze alla gestione nell’ambito dell’intrattenimento organizzato per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche e pub, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, eventi, spettacoli ed intrattenimenti vari in genere. Mentre, non sono inquadrabili in questo contratto i rapporti di lavoro tra aziende di gestione diretta e animatori che devono, invece, aderire al CCNL applicato al resto del personale alberghiero.
Di seguito, in tabella vengono riportati i nuovi minimi da novembre 2023, per gli amministrativi e per gli operatori delle strutture turistiche. Secondo disposizioni contrattuali, al Quadro viene riconosciuta, in aggiunta un’indennità pari a 75,00 euro assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali.






































Livello Minimo
Quadro 2.860,75
I 2.501,36
A1 2.390,50
A2 1.921,40
I1 1.809,39
A3 1.727,85
I2 1.558,23
A4 1.507,05
I3 1.368,57
A5 1.286,65
I4 1.189,17